mercoledì 13 ottobre 2010

L'oblazione nelle contravvenzioni. L'uguaglianza si vede dalle piccole cose...

Riprendendo gli spunti forniti dall'articolo precedente, "Uguaglianza. tema giuridico e non...", vorrei portare l'attenzione su una norma in particolare che, in nome di una ipotetica maggior protezione dagli stranieri, è in realtà una insensata discriminazione.
Il tema è quello della oblazione delle contravvenzioni.

Questa è la regola che vige in generale...
Art. 162 "Oblazione nelle contravvenzioni"
Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell’ammenda, il contravventore e’ ammesso a pagare (...) prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla
legge per la contravvenzione commessa (...)
Il pagamento estingue il reato.

Questa possibilità è detta oblazione ordinaria ed è inquadrabile dal punto di vista concettuale come una causa di estinzione del reato, cioè come una situazione che, nel momento in cui si verifica, preclude al giudice di pronunciare una sentenza di condanna a cui poi, eventualmente, potrà seguire una esecuzione della pena prevista. 
Come evidenziato è possibile per le sole contravvenzioni, cioè i reati considerati "meno gravi" dal legislatore; in particolare è possibile solo se la pena prevista in astratto dalla norma è di tipo pecuniario ( cioè pagamento di una somma di denaro allo Stato). Per le contravvenzioni la pena pecuniaria prende il nome di ammenda.
Quindi, in poche parole, un soggetto che ha compiuto un fatto di contravvenzione antigiuridico e colpevole può, in presenza delle condizioni viste appena sopra, chiedere al giudice di pagare una somma pari a quella massima prevista come pena per quella contravvenzione. Il giudice è obbligato ("il contravventore è ammesso a pagare") ad accettare questo pagamento e ciò estingue il reato.

Art. 162 bis Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene
alternative

Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa
dell’arresto o dell’ammenda, il contravventore puo’ essere ammesso a
pagare (...) prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla meta’ del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa (...) In ogni altro caso il giudice puo’ respingere con ordinanza la domanda di
oblazione, avuto riguardo alla gravita’ del fatto (...) .
Il pagamento delle somme indicate (...) estingue il reato.
Tale norma specifica una ulteriore ipotesi in cui è possibile la oblazione che in questo caso è detta speciale. Essa riguarda reati "un po' più gravi" che infatti sono puniti, diversamente da quelli a cui fa riferimento la oblazione ordinaria (sola pena pecuniaria), con una ammenda o, alternativamente, con l'arresto ( la pena detentiva propria delle contravvenzioni ).
La norma presenta le stesse caratteristiche di fondo dell'articolo 162 ma, proprio in ragione della maggior gravità del fatto, prevede che il giudice, in base ad una valutazione concreta sulla gravità del fatto, neghi la possibilità dell'oblazione (cioè del pagamento) a fronte della richiesta dell'imputato ( si parla infatti di "poter essere ammessi a pagare": non c'è qui un obbligo del giudice). In particolare qui il giudice, come specificazione generale di tale valutazione discrezionale, ammetterà il pagamento se, nel caso concreto, decide che tra le due pene alternative deve essere applicata la sola ammenda. In questo ultimo caso il pagamento della metà della somma prevista come massimo di pena infliggibile per quella contravvenzione estingue il reato, cioè impedisce che venga pronunciata una condanna e con esse che venga inflitta in seguito una pena.


A fronte di tale  regola generale il legislatore ha previsto una eccezione nel luglio del 2009 inserendo l'art.10 bis del Testo Unico dell'immigrazione. 
Questo articolo prevede che al nuovo reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato, punito con (la sola) ammenda da 5000 a 10000 euro, non si applichi l'art162 CP.
Tale preclusione dall'applicazione della clausola generale di estinzione del reato è alla base di dubbi di legittimità costituzionale della norma per violazione del principio di uguaglianza-ragionevolezza sancito all'articolo 3 Costituzione. Tale "diseguaglianza" infatti non trova giustificazione nella gravità che è attribuita dal legislatore al reato, tant'è che, prevedendo la sola ammenda, ci troveremmo, se fosse ammessa l'applicazione dell'art 162, nell'ambito della oblazione ordinaria e nemmeno di quella speciale (prevista per contravvenzioni "più gravi") !!
A riguardo dell'articolo 10 si è pronunciata la Corte Costituzionale con Sentenza del 05 Luglio 201o, anche se non con stretto riguardo al profilo "sottrazione" della oblazione. Per un breve commento alla sentenza vi rimando ad un'altro articolo del blog, in particolare: (a breve disponibile nella sezione giurisprudenza)
Per la sentenza completa vi rimando direttamente QUI al sito della Corte Costituzionale

Ci proclamiamo sostenitori della uguaglianza, lo sanciamo costituzionalmente e ne andiamo anche orgogliosi: l'uguaglianza si attua a partire dalle piccole cose.. 

Per un collegamento agli argomenti che hanno fornito uno spunto per questo articolo potete leggere anche "Uguaglianza: tema giuridico e non..."
 
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