mercoledì 29 giugno 2011

Mandato d'arresto contro Gheddafi: può essere eseguito?


Notizia fresca sui giornali è che la Corte Penale internazionale ha spiccato un mandato di arresto per il leader libico Muammar Gheddafi, suo figlio e il capo dei servizi segreti libici con l'accusa di crimini contro l'umanità. La risposta del Raìs è stata però negativa: "Non riconosciamo la Cpi" e, quindi, questo ordine di arresto non può colpirmi. 

La notizia merita una spiegazione soprattutto alla luce di un precedente articolo di Leggendoci (link sotto) il quale si occupava proprio della nascita dei tribunali penali internazionali, a partire da quelli di Tokyo e Norimberga dopo la seconda guerra mondiale per giungere fino al 1998 con l'istituzione della ICC (International Criminal Court).

Citando dal nostro precedente scritto possiamo individuarne le caratteristiche principali e i limiti potendo poi ritrovarli e analizzarli nel recente caso libico.

lunedì 27 giugno 2011

Avvertimenti dall'UE per la patologica inefficienza del processo civile: l'Italia resta sorda

In un periodo come quello che stiamo attraversando, nel quale le parole debito pubblico, crisi, ripresa, crescita economica risuonano ogni giorno, non ci si può non interrogare sul da farsi per il nostro futuro. La Commissione europea e il Consiglio nel formulare le raccomandazioni per l'Italia (atti di diritto derivato contenenti indicazioni non vincolanti per gli Stati membri) per adempiere ad una strategia europea entro il 2020 hanno responsabilizzato il nostro Paese su una questione fondamentale. Le due istituzioni hanno asserito che "la lunghezza delle procedure nell'esecuzione dei contratti rappresenta un ulteriore punto debole del contesto imprenditoriale italiano". Quello che l'Europa vuole dirci è che l'inefficienza della giustizia civile influisce negativamente sulla crescita economica italiana, che stenta a decollare e non riesce ad adeguarsi agli standards previsti a livello sovranazionale. Ecco qui accanto un grafico sulla durata media dei processi civili negli Stati europei, in cui l'Italia svetta nella classifica dei peggiori. 

giovedì 23 giugno 2011

L'evoluzione della società e non del diritto: il giuramento decisorio

Capovolgendo il discorso iniziato il 10 giugno scorso "L'evoluzione della società e del diritto: il reato di bestemmia?" (link sotto), nel quale si sosteneva che al cambiamento della società corrisponde spesso un cambiamento del diritto e si portava, tra altri, l'esempio della depenalizzazione della bestemmia da reato ad illecito amministrativo, vorrei oggi costruire un articolo e un ragionamento attorno ad una ipotesi affatto diversa, opposta anzi: un caso in cui, nonostante la società sia profondamente cambiata, le norme e gli istituti del diritto non si sono modificati e permangono tutt'oggi vigenti e vetusti. 
Un esempio lampante di queste norme vecchie è il giuramento decisorio, non solo perché antiche nel tempo (vi sono infatti regole pensate e dettate molti anni or sono ancora attualissime) ma anche perché non più idonee ad essere applicate nella società moderna.

martedì 21 giugno 2011

La testimonianza scritta d'oltralpe nei nuovi processi civili

Il nostro paese prova costantemente ad uniformarsi ai modelli europei, soprattutto in ambito giuridico, ma il più delle volte - nonostante le ambizioni siano onestissime - non riesce a raggiungere risultati soddisfacenti. Vediamone un esempio. 
Con la legge N. 69 del 2009 si è voluto introdurre all'interno del processo civile l'istituto della "testimonianza scritta". A prima vista sembrerebbe un ossimoro, dato che la testimonianza è a tutti nota come una serie di dichiarazioni rese oralmente da un soggetto di fronte al giudice riguardo a fatti rilevanti per la decisione di una causa. E allora come può essere resa in forma scritta e quale l'utilità? La motivazione è la seguente: si è cercato di accelerare i tempi di un processo infinitamente lungo, quale quello civile in Italia. L'inserimento di una prova che non necessita di assunzione, ossia di acquisizione all'interno di una udienza apposita, taglia indubbiamente i tempi. Essendo la testimonianza scritta resa su un formulario di quesiti si presenta, in fin dei conti, come un documento scritto e in quanto tale si inserirebbe nel fascicolo della causa insieme a tutti gli altri atti e documenti come prova precostituita

mercoledì 15 giugno 2011

Per un referendum più condiviso basterebbe qualche modifica

La democrazia è il governo del popolo, dal popolo, per il popolo - Abramo Lincoln
Un principio cardine della democrazia (non c'è dubbio che lo sia) è la pubblicità delle discussioni tramite le quali i rappresentanti eletti dai cittadini confrontano le proprie posizioni in modo aperto per poi prendere delle decisioni per la collettività. In un sistema democratico sia l'elezione dei politici sia le modalità con cui essi adottano appunto le loro decisioni avviene con il meccanismo del voto. La conseguenza di ciò è che una elevata partecipazione dei votanti, siano essi cittadini o parlamentari, alle scelte generali è sempre un bene. In particolar modo il coinvolgimento degli elettori tutti risulta ancor più incisivo poiché favorisce una miglior rappresentazione della “volontà generale”, che i governanti devono ben tenere presente per svolgere le loro funzioni. 
Appare quindi paradossale che l’elettorato venga invitato a non votare per un referendum dalle stesse forze politiche che, come la storia ci insegna, appartengono sia alla destra che alla sinistra a seconda dell’argomento a cui opporsi. La speranza è, ogni volta, che non si raggiunga il quorum del 50 % + 1 degli aventi diritto, per evitare che venga abrogata la legge esistente. Nel nostro ordinamento, infatti, con i referendum si possono solo abolire e non approvare le leggi. Ed è proprio l’esistenza di un quorum che impedisce il risultato positivo (voluto dai promotori) dei referendum, a causa dell'astensionismo messo in atto da chi è contrario all'abrogazione. 

venerdì 10 giugno 2011

L'evoluzione della società e del diritto: il reato di bestemmia?

Le regole giuridiche si susseguono tanto più velocemente quanto più in fretta cambia la società. Il diritto è figlio, in primo luogo, del contesto socio-politico in cui vengono concepite e, successivamente, scritte le norme. Tuttavia sussiste una differenza importante tra cambiamento sociale e cambiamento giuridico pur se il secondo dipende in buona parte dal primo: la società muta in quanto muta il modo di pensare delle persone e il loro modo di rapportarsi reciprocamente, ma le norme giuridiche non sono esseri animati, non pensano e non mutano da sole. Esse, per lo meno nella concezione classica di norme astratte, sono potenzialmente senza tempo e da sole non sono in grado di modificarsi. Ciò comporta almeno due conseguenze importanti: una loro inevitabile e veloce caducità (ossia le norme invecchiano celermente) e un continuo bisogno di sostituzione delle stesse (colmando lacune legislative o evolvendo discipline già esistenti).  
Perciò saranno il legislatore, il giudice o il giurista a interpretare i cambiamenti della società individuando ed eliminando le norme vecchie ed introducendone di più moderne e, dove vi siano lacune, di nuove.

martedì 7 giugno 2011

Furti d'identità nel "cloud"

Nel corso degli anni il mondo giuridico è sempre stato molto attento ai cambiamenti tecnologici anche se i nuovi fenomeni hanno portato a episodi di aperto contrasto col diritto. 
I diritti fondamentali dell'individuo in rete sono la libertà di manifestazione del pensiero, il diritto d'autore, il diritto alla privacy e alla sicurezza. Facendo riferimento a quest'ultimo tutti coloro che navigano nel web sono portatori della c.d. libertà informatica, una nuova forma di autotutela della propria identità informatica, ossia il diritto di controllare - conoscere, correggere, eliminare - i dati personali nel web. Detto anche il diritto alla autodeterminazione informativa, che si riferisce alla libertà di determinare chi, che cosa e quando possa conoscere le proprie informazioni.
Oggigiorno si parla del "cloud" ossia di una "nuvola" che trasporta dati e identità degli utenti, spesso per fini positivi e deflattivi di burocrazie, tempi e costi, ma anche ed inevitabilmente per fini negativi o molto meno nobili. In un contesto come questo - astratto e non ancora regolamentato - trovano infatti terreno fertile condotte illecite. Si tratta di conseguenze patologiche del cloud, che così trasporta dati personali di individui senza acquisire precedentemente il più delle volte il loro consenso e che comporta frodi e c.d. furti di identità in internet.

venerdì 3 giugno 2011

La prescrizione come causa di estinzione del reato?

Sentiamo spesso parlare di prescrizione, ma di cosa si tratta? Questo istituto è uno dei più importanti nel mondo del diritto e lo ritroviamo in molti suoi ambiti. In diritto civile per esempio quando sentiamo dire che un diritto si è estinto per prescrizione o in diritto penale quando leggiamo che la pena inflitta ad un soggetto è stata ridotta perché una parte del reato si è prescritta (è il recente caso del patron di Parmalat Calisto Tanzi condannato in Appello a 10 anni di carcere la cui pena è stata ridotta a 8 anni in Cassazione per effetto della prescrizione di parte del reato). Proprio riguardo all'operare dell'istituto nell'ambito penalistico vorrei entrare nel merito scrivendo questo articolo e, poiché si tratta di un argomento abbastanza complesso, spero di non fallire nell'intento di semplificarlo.