mercoledì 12 giugno 2013

La giuria popolare nel processo

Nei film americani che raccontano storie di processi, penali soprattutto, la scena più toccante ed emozionante è spesso quella dell'accalorata e concitata arringa finale condotta dagli avvocati che invocano, parlando direttamente ai giurati, un verdetto di innocenza nei confronti dell'imputato, loro cliente. Tali episodi che da anni entrano nelle nostre case grazie alla produzione cinematografica hollywoodiana ed ai quali siamo familiarmente abituati potrebbero far pensare che quello sia il modo tipico di procedere in qualunque aula di tribunale, in realtà chiunque si presentasse in una delle nostre aule di giustizia scoprirebbe di non potere assistere a nulla di simile. La giuria, intesa come gruppo di persone (di solito dodici) che siedono in aula ed assistono a tutte le varie fasi del processo al fine di assolvere, al termine di questo, un compito decisorio in merito alla sussistenza o meno del fatto contestato, da noi non esiste. Essa nacque negli ordinamenti di common law (UK e, poi, US) ma non se ne ritrova traccia (almeno nel principio) in quelli di derivazione romanistica, cosiddetti ordinamenti di civil law.

Nei paesi di common law la giuria ha il compito di decidere sul fatto di reato (ossia se l'accusato è colpevole o innocente) nei processi penali nonché sulla fondatezza della domanda in quelli civili. Essa assolve questo compito tramite una pronuncia che si chiama verdetto.
In seguito alla emissione del verdetto il giudice, che è e rimane sempre figura fondamentale, deve emettere la sentenza con la quale, decide sul diritto da applicare: la pena nel caso concreto/la assoluzione (nel caso di verdetto di colpevolezza/innocenza) o le conseguenza giuridiche di un verdetto di fondatezza di una domanda civile.

Il ruolo del giudice è in realtà molto più complesso, così come lo sono i rapporti tra quest'ultimo e i giurati. Ad esempio il giudice prima che essi, al termine del processo, si ritirino per discutere ed emettere il verdetto deve fornire loro un c.d. summing up (riassunto) del caso e può, senza spingersi ad esprimere opinioni sul fatto, dare le c.d. instructions ai giurati (ad esempio mettendo in evidenza quali siano le prove ammissibili o quali invece quelle di cui i giurati non dovrebbero tenere conto nel decidere). Le instructions sono importanti poiché servono per sopperire alla mancanza di competenze giuridiche in capo ai giurati anche se, essendo il verdetto non motivato, non si può contestare il caso in cui esse siano state disattese (perché non si può conoscere cosa si siano detti i giurati in camera di consiglio).

Tutti questi accorgimenti e numerosi altri sono fondamentali per il funzionamento del processo ed evidenziano una forte esigenza di correttezza procedurale poiché solo il giudice è un "professionista" del diritto (e difatti conduce normalmente il processo e decide le questioni di rito) mentre i componenti della giuria sono "laici", ossia soggetti non giuristi ma provenienti dal popolo e quindi sforniti di conoscenze giuridiche. Essi sono persone iscritte in apposite liste e scelti come assegnatari dell'incarico di giurati nel caso concreto. 


Certo può sembrare strano, quasi avventato, che una decisione molto importante, ad esempio quella sul se l'imputato abbia commesso un omicidio (e, conseguentemente, se il giudice debba condannarlo alla grave pena corrispondente) sia affidata a persone comuni, che non conoscono il diritto e non sono degli operatori del settore, i quali potrebbero, tra l'altro, vedere rispecchiati e introdurre nel giudizio problemi personali, conflitti etici o morali, pregiudizi razziali o misogini, opinioni politiche e molto altro. Evidentemente i legislatori sono consci di queste problematiche ed infatti introducono vari istituti mirati a diminuire i rischi di una valutazione errata proceduralmente o influenzata da elementi esterni al processo. Alcuni li abbiamo già richiamati sopra, un altro, sempre in via esemplificativa, è la necessaria presenza di una pluralità di soggetti e di una decisione unanime tra essi (perciò la varietà delle posizioni andrà discussa in uno stretto dibattito e la conseguenza sarà, si spera, da un lato, l'ottenimento di una decisione più giusta e corretta e, dall'altro, l'appianamento di eventuali pregiudizi personali del singolo giurato). Ancora verso l'obiettivo di "ripulire" la valutazione e dotarla di basi logiche non troppo traballanti si richiedono dei requisiti minimi di alfabetizzazione e studi per poter divenire giurati.

Al di là di questi ed altri accorgimenti rimangono gli evidenziati problemi di fondo in ordine alla garanzia di un corretto giudizio ma, come tutte le scelte operate dal diritto, i difetti di un certo meccanismo vanno sempre bilanciati con i suoi stessi pregi. Bisogna sempre chiedersi quale sia la ratio, il motivo di fondo per cui un certo istituto è stato previsto e viene utilizzato.


Qual'è dunque la ratio della giuria popolare? In realtà essa non c'è una ragione unica, bensì plurima. In primo luogo essa è espressione di un principio fondamentale del processo: quello della necessaria separazione dei ruoli processuali. Ci siamo già soffermati in un precedente articolo su questo tema e ad esso rimando per un approfondimento ulteriore (link sotto), basti qui l'affermazione per cui "il processo è un gioco di ruoli" e che, in caso di sovrapposizioni, noi ci troviamo di fronte a qualcosa che non è un processo. La prima ratio della giuria, molto importante e percepita più fortemente nei paesi anglosassoni che da noi, è quella di attribuire compiti diversi a soggetti diversi, in modo da evitare una commistione di valutazioni, quelle in fatto e diritto, in capo ad uno solo: il giudice.

Una seconda ratio della giuria risponde ad una scelta di sociologia del diritto. Le norme giuridiche, che regolamentano i rapporti tra più individui all'interno di una comunità, sono espressione diretta (se create tramite referendum) o indiretta (se create tramite il sovrano, il parlamento o altri organi dello Stato come ad esempio, i giudici con i loro precedenti) della volontà dei cittadini. Premesso questo, siccome il reato o il conflitto civile tra due soggetti crea un vulnus nella comunità e poiché il diritto e le sue norme sono lo strumento predisposto per "rattoppare" tali ferite riportando la pace sociale, è giusto che anche in sede di applicazione in concreto delle norme ci si affidi ad una valutazione del popolo, tenuto conto anche del fatto che la coscienza sociale muta molto più velocemente di quanto mutano le norme. La giuria evidenzia quindi la necessità che un soggetto del popolo sia giudicato da suoi pari, che possono meglio capirlo, e sulla base della coscienza sociale diffusa al momento dei fatti. 

Infine, tornando ad appigli normativi certi, la giuria popolare trova il conforto del principio costituzionale che ritiene fondamentale la partecipazione dei cittadini alla amministrazione della giustizia (articolo 102 comma 3 Cost.), il quale è a sua volta una fondamentale applicazione del principio di sovranità popolare sui poteri dello Stato (articolo 1 comma 2 Cost. e articolo 101 comma 1 Cost.).


Visti quanti e quali principi stanno dietro alla giuria popolare capiamo che essa ha dei vantaggi che compensano i suoi difetti e comprendiamo inoltre perché gli Illuministi e poi i rivoluzionari francesi invidiassero il sistema inglese, proprio per la sua attenzione all'uguaglianza tra chi giudica e chi è giudicato, alla affermazione della sovranità popolare, alla non concentrazione dei poteri in capo al singolo giudice. Un sistema questo ben migliore e egualitario rispetto al sistema giudiziario dell'Ancien Régime in cui i giudici provenivano tutti dal ceto nobiliare provocando discriminazioni nei giudizi a seconda del ceto di colui che veniva processato. Perciò essi accolsero volentieri, nei soli giudizi penali, la separazione di ruoli tra giuria e giudice mai esistita nell'ordinamento francese (di civil law); essa venne poi modificata e stabilizzata definitivamente dai codici Napoleonici qualche anno più tardi. Di lì, come moltissime altre, l'idea passò in Italia. Da noi però, a partire dal 1931, il modello anglosassone venne sostituito da quello dello "scabinato". Questo, molto semplicisticamente, consiste nella competenza a giudicare i reati più gravi (per i quali è più profondo il senso di insicurezza della collettività, psicologicamente più coinvolta) alle Corti d'Assise, nelle quali il collegio giudicante è composto sia da giudici togati sia da giudici popolari che decidono insieme il fatto e il diritto.

Ecco quindi come il nostro modello tenta, da un lato, di considerare le esigenze forti e i vantaggi che stanno alla base e conseguono all'istituto della giuria e, dall'altro, a scongiurare i sopraevidenziati difetti che il modello anglosassone comporta.

Per un recente articolo che parla di un famoso film degli anni'50 ("La parola ai giurati") incentrato sul funzionamento della giuria e sulla rilevanza delle varie personalità di coloro che la compongono potete leggere "Una famosissima giuria cinematografica"


Link all'articolo sopra citato in tema di ruoli processuali: "La necessaria separazione dei ruoli nel processo"

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7 commenti:

  1. Un amico e collega che era stato giudice popolare in corte d'assise in un processo per strage a Milano mi lasciò sbalordito quando mi disse: " ...dopo il processo, i giudici [togati] ci hanno spiegato la situazione e ci hanno detto come dovevamo votare..."

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  2. La giustizia in italia non funziona perchè i giudici agiscono come dei piccoli re,dando sentenze che molte volte una giuria popolare non farebbe mai.Parlare quindi di sentenze in nome del popolo è una ipocrisia totale.I criminali impuniti in italia abbondano grazie alle norme partitocratiche che equiparano il cittadino a un suddito.

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  3. Sono completamente d'accordo col commento precedente.Il caso Uva che è morto durante la custodia da parte dello stato,pare sia stato torturato in caserma secondo un servizio TV delle "iene",è illuminante il tribunale ha assolto tutti gli imputati in nome del popolo italiano!Siamo veramente dei sudditi,un cittadino onesto può essere assassinato dallo stato senza colpevoli.

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    1. occorrerebbe formare un partito con lo scopo di cambiare questa falsa giustizia che qualsiasi cittadino sente non fatta in suo nome.

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  4. in Italia dato che non ci sono giura perché non possono partecipare per ovvie ragioni allora potrebbero inserire nei processi avvocati dato che loro possono grazie

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