mercoledì 5 giugno 2013

I diversi volti delle azioni di s.p.a.

Nelle società per azioni la partecipazione sociale è rappresentata da azioni. Ma che cosa è un'azione e che valore ha? Essa è semplicemente una frazione o una percentuale del capitale sociale, standardizzata, indivisibile e oggettivizzata che serve per delineare i diritti spettanti al socio, in merito appunto alla partecipazione nella sua società. 
Partendo dall'inizio, possiamo dire che si ha una società, secondo il nostro codice civile, quando due o più persone decidono di conferire beni (denaro, beni in natura, crediti) "per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili" (art. 2247 cod. civ.). L'insieme dei conferimenti effettuati per la costituzione della società rappresenta il capitale sociale della stessa, ciò non toglie la possibilità di futuri eventuali aumenti di capitale. Dividendo quest'ultimo per il numero di azioni che la società ha deciso di emettere si ottiene il valore nominale (numerico di un'azione), ad esempio se il capitale sociale è di € 200.000 e la società ha emesso 100.000 azioni, il valore nominale per ogni azione è pari a 2 euro. Si può anche non indicare il valore nominale sull'azione ed allora in questo caso la partecipazione del socio si misura in proporzione, contando quante azioni possiede in relazione a tutte le azioni emesse dalla società, ad esempio se la società ha emesso azioni per € 200.000 e si possiede il 20% di dette azioni (senza specificare il valore nominale).
  
Abbiamo detto che le azioni sono standardizzate, sono cioè porzioni di capitale tutte uguali, come afferma il principio di uguaglianza all'art. 2348, comma 1, cod. civ. "le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti". Esse non sono altro che uno strumento per indicare la quantità e qualità dei diritti che spettano in capo al socio, titolare possessore delle azioni. Diritti che sono amministrativi - tra i quali il diritto di voto all'interno dell'assemblea generale della società, il diritto di impugnare le delibere invalide, di esperire l'azione di responsabilità contro gli amministratori e il diritto di recesso - e diritti patrimoniali - ad esempio il diritto agli utili. 
Le azioni sono inoltre indivisibili, nel senso che in caso di comproprietà su una di essa, non ne è possibile una ulteriore divisione in parti; infine, esse sono di solito oggettivizzate, un termine questo per indicare il loro valore in termini di bene, che può liberamente circolare, al fine di trasferire i diritti in esso incorporati. 
Abbiamo parlato sino ad ora di valore nominale come frazione del capitale sociale. Spesso, però, si parla anche di valore di mercato o di valore reale delle azioni. Il valore reale dell'azione si ottiene dividendo il patrimonio netto della società per il numero delle azioni emesse. Il patrimonio netto è quantitativamente più grande del capitale sociale, oltre ad esso contiene infatti anche le riserve (esse vengono costituite trattenendo nella società gli utili conseguiti che non vengono distribuiti ai soci oppure tramite di versamenti in conto capitale o a fondo perduto dei soci, una forma di autofinanziamento) e gli utili da destinare.  Il valore reale è normalmente maggiore del valore nominale ed inoltre non è fisso, bensì varia in base all'andamento e alla capacità di produrre reddito dell'impresa. Il valore di mercato o di borsa, invece, è quello che risulta giorno per giorno dai listini ufficiali nel caso in cui la società sia quotata in borsa. anche questo chiaramente varierà a seconda degli esiti economici della gestione della impresa societaria. 
Ritornando al principio di uguaglianza tra le azioni, in realtà bisogna dire che, soprattutto a partire dal 2003, le società per azioni possono creare in statuto "categorie di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la società, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie" (art. 2348, comma 2, cod.civ.).
In poche parole si possono creare azioni senza diritto di voto o con diritto di voto limitato a specifici argomenti, azioni correlate all'andamento economico di un settore specifico in cui opera la società (con un diritto di preferenza sugli utili di quel settore), azioni che subiscono per prima le perdite rispetto alle altre, azioni riscattabili da parte di altri soci (al verificarsi di una particolare condizione) e rispettivamente azioni con diritto di riscatto, azioni che conferiscono ai possessori il diritto esclusivo di deliberare in merito ad una autorizzazione gestoria, e così via. Come dice la norma vi è libertà statutaria nella creazione di queste categorie di azioni con diritti diversi. Dall'art. 2348 deduciamo che non è possibile però creare un'azione singola con diritti diversi, bensì è necessario creare più azioni appartenenti ad una stessa categoria. Il comma 3 del suddetto articolo precisa infatti che "tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti" (principio di uguaglianza all'interno della categoria).
I limiti imposti dalla legge, cui fa riferimento l'art. 2348, che devono essere rispettati non sono molti, ad esempio il limite per le azioni senza diritto di voto o con diritto di voto limitato che non possono superare ,come valore, la metà del capitale sociale (art 2351 comma 2); il divieto di voto plurimo (art. 2351 comma 4); il divieto di patto leonino (art. 2265) ossia l'esclusione totale di soci dagli utili o dalle perdite; e limiti imposti per il tipo corporativo della s.p.a., nel senso che non possono essere attributi ai soci, per il tramite delle categorie di azioni, competenze gestorie, alle quali devono rimanere estranei. 
Questa articolazione delle partecipazioni possibile in una società per azioni, le quali appunto possono essere molto diverse tra di loro in merito ai diritti che attribuiscono al socio, a cosa serve? Essa serve per attribuire ad ogni società piena libertà sul tema delle azioni, al fine di adeguare le partecipazioni societarie in base alle concrete esigenze dei soci fondatori e di quelli che verranno. All'interno della "categoria" società per azioni vi rientrano infatti svariati "tipologie" di s.p.a.: chiuse, aperte o quotate, con partecipazioni diffuse, e all'interno di ogni sottocategoria vi sono delle differenze concettuali e non meramente di disciplina. L'ampia autonomia negoziale e statutaria che la riforma delle società di capitali ha voluto garantire alle s.p.a. ha il fine di permettere ad ogni compagine sociale di determinare essa stessa delle regole. Creare azioni con diritti diversi, alcune delle quali, abbiamo visto, con prerogative ben più favorevoli di altre (si pensi ad azioni che percepiscono utili prima di altre), permette alle società di trovare più facilmente soggetti disposti a finanziarla divenendone soci. Ed è proprio la ricerca e raccolta delle risorse finanziarie, uno dei problemi maggiori per il funzionamento della impresa, l'obiettivo per il quale lo strumento delle categorie di azioni è stato pensato come  idoneo a tal fine. 

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