venerdì 21 giugno 2013

Il braccialetto elettronico: moderna cella virtuale o flop?

Il fenomeno del sovraffollamento delle carceri è a tutti noto sia per la gravità del tema dal punto di vista sociale - basti pensare alle condanne che l'Italia ha ricevuto dall'Europa per una palese violazione dei diritti umani - sia per l'incapacità, dal punto di vista politico e giuridico di porvi, un rimedio. Tra gli strumenti giuridici adatti a ridurre questa piaga vi sono i seguenti:
- la depenalizzazione, ossia la trasformazione di un illecito penale (reato) in illecito amministrativo o civile, puniti solo con una sanzione pecuniaria;
- la previsione di pene non carcerarie, quali ad esempio gli arresti domiciliari e il lavoro sostitutivo in un maggior numero di ipotesi;
- alcune cause di estinzione del reato e della pena quali ad esempio l'amnistia, la sospensione condizionale, l'indulto, la grazia, la liberazione condizionale, la riabilitazione.
La previsione di ognuno di questi istituti permette ai giudici, chiamati ad applicare la pena nel caso concreto, sia di "mandare" meno colpevoli in carcere (con opportune e adeguate sanzioni alternative) sia di far uscire di carcere chi già vi è stato mandato. Il bilanciamento di interessi è di primaria rilevanza in questi casi, da una parte la richiesta di condanna e di pena, da parte della collettività, per chi si è macchiato di un reato, dall'altra la necessità e l'urgenza di diminuire la densità abitativa delle carceri.

Ma l'argomento su cui vogliamo concentrare la nostra attenzione è un altro, ben più specifico, e riguarda lo strumento del braccialetto elettronico

mercoledì 12 giugno 2013

La giuria popolare nel processo

Nei film americani che raccontano storie di processi, penali soprattutto, la scena più toccante ed emozionante è spesso quella dell'accalorata e concitata arringa finale condotta dagli avvocati che invocano, parlando direttamente ai giurati, un verdetto di innocenza nei confronti dell'imputato, loro cliente. Tali episodi che da anni entrano nelle nostre case grazie alla produzione cinematografica hollywoodiana ed ai quali siamo familiarmente abituati potrebbero far pensare che quello sia il modo tipico di procedere in qualunque aula di tribunale, in realtà chiunque si presentasse in una delle nostre aule di giustizia scoprirebbe di non potere assistere a nulla di simile. La giuria, intesa come gruppo di persone (di solito dodici) che siedono in aula ed assistono a tutte le varie fasi del processo al fine di assolvere, al termine di questo, un compito decisorio in merito alla sussistenza o meno del fatto contestato, da noi non esiste. Essa nacque negli ordinamenti di common law (UK e, poi, US) ma non se ne ritrova traccia (almeno nel principio) in quelli di derivazione romanistica, cosiddetti ordinamenti di civil law.

mercoledì 5 giugno 2013

I diversi volti delle azioni di s.p.a.

Nelle società per azioni la partecipazione sociale è rappresentata da azioni. Ma che cosa è un'azione e che valore ha? Essa è semplicemente una frazione o una percentuale del capitale sociale, standardizzata, indivisibile e oggettivizzata che serve per delineare i diritti spettanti al socio, in merito appunto alla partecipazione nella sua società. 
Partendo dall'inizio, possiamo dire che si ha una società, secondo il nostro codice civile, quando due o più persone decidono di conferire beni (denaro, beni in natura, crediti) "per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili" (art. 2247 cod. civ.). L'insieme dei conferimenti effettuati per la costituzione della società rappresenta il capitale sociale della stessa, ciò non toglie la possibilità di futuri eventuali aumenti di capitale. Dividendo quest'ultimo per il numero di azioni che la società ha deciso di emettere si ottiene il valore nominale (numerico di un'azione), ad esempio se il capitale sociale è di € 200.000 e la società ha emesso 100.000 azioni, il valore nominale per ogni azione è pari a 2 euro. Si può anche non indicare il valore nominale sull'azione ed allora in questo caso la partecipazione del socio si misura in proporzione, contando quante azioni possiede in relazione a tutte le azioni emesse dalla società, ad esempio se la società ha emesso azioni per € 200.000 e si possiede il 20% di dette azioni (senza specificare il valore nominale).