venerdì 3 maggio 2013

Fingere di essere un altro via email, in chat o su facebook è reato?

Forse non tutti sanno che molte condotte quotidianamente poste in essere in rete integrano in realtà la fattispecie di un reato del nostro codice penale. Al giorno d'oggi è molta la confusione che viene creata in ambito socio giuridico, spesso si qualificano delle condotte totalmente lecite come reati (si pensi all'omosessualità) e al contrario si "depenalizzano" molte azioni che sono invece illeciti penali o amministrativi descrivendoli come banali sgarri, errori o furberie (si pensi all'evasione fiscale). In questo articolo vi proponiamo una chiarificazione giuridica riguardo ad un reato in particolare, in nome di una conoscenza corretta dell'ordinamento giuridico, a cui dobbiamo sempre far riferimento per indirizzare il nostro agire. 
Un caso realmente successo: Tizio creava un account di posta elettronica con il nome di una ignara signorina, Caia. Conseguentemente, gli utenti con cui corrispondeva sotto il falso nome di Caia, credevano erroneamente di interloquire proprio con quest’ultima. A causa di tale condotta posta in essere dall’imputato, la vera Caia riceveva telefonate erotiche, ovvero veniva contattata al fine di fissare appuntamenti a finalità sessuale. Il tutto, ovviamente, nella assoluta incredulità della ragazza, la quale – quantomeno in un primo momento – non riusciva a darsi una spiegazione plausibile di tale fenomeno.
Il reato di cui all’articolo 494 (Sostituzione di persona) del codice penale punisce con la pena della reclusione fino ad un anno  
chiunque, al fine di procurare a se o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici”. 
A prescindere dalle concrete modalità attuative dell’azione, elemento essenziale la cui sussistenza è richiesta ai fini della configurabilità dell'ipotesi delittuosa, è la idoneità della condotta a far sorgere dei dubbi circa l'identità personale: ciò, in quanto, nella eventualità che la sostituzione non abbia ingenerato alcun dubbio circa la reale identità personale del soggetto agente, la stessa perderebbe il suo significato offensivo e, come tale, non sarebbe perseguibile ai sensi dell’art. 494 c.p..
Una delle modalità per porre in essere tale reato è (come nell'esempio/caso di prima) la creazione di un account di posta elettronica, apparentemente intestato ad altro soggetto, e la successiva utilizzazione, sotto il falso nome di quest’ultimo, dello stesso account al fine allacciare rapporti con altri utenti, il tutto con la precipua finalità di arrecare un danno a colui la cui identità personale è stata “oggetto di furto”. Più comunemente si parla anche di furto di identità su internet.
La norma del codice penale non parla di "come" e "dove" deve commettersi il reato, per questo la giurisprudenza ha ritenuto che integri il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.), la condotta di colui che crei ed utilizzi un "account " di posta elettronica in rete.
Ma non solo, grazie ad una ulteriore interpretazione estensiva ed evolutiva della norma si può ritenere integrato il reato di sostituzione di persona anche per altre, simili, condotte perpretate in internet. In particolare, si pensi ai social network, ovvero le “reti sociali", a cui si accede tramite una procedura molto simile a quella prevista per gli account e-mail e dove gli utenti possono interagire tra loro, prescindendo da una conoscenza pregressa, e scambiando informazioni di qualunque genere. In particolare, la creazione nell’ambito di tali social network di un falso account utilizzando le generalità di altro (inconsapevole) soggetto al fine di ingannare gli altri utenti sulla reale identità di colui con cui intrattengono corrispondenza informatica, il tutto con il precipuo fine di arrecare a tali soggetti un danno (o di arrecare a se o ad altri un vantaggio), integra pacificamente la fattispecie di reato della “sostituzione di persona”L’interpretazione estensiva proposta, oltre a consentire una più concreta applicabilità della norma penale de qua, garantisce inoltre, una maggiore tutela per i consumatori, ovvero per gli utilizzatori di tali social network. In effetti, non di rado avviene che gli utenti subiscano dei “furti di identità” sulla piattaforma informatica. In particolare, si pensi a profili privati creati con le generalità (e, spesso, le foto) di terzi ed ignari soggetti (magari anche con la diffusione di notizie non veritiere ed ingannevoli, come nell'esempio della signorina vittima della condotta esaminata nella pronuncia giurisprudenziale di cui sopra tramite però email): in tali casi i consumatori hanno la possibilità di agire in giudizio, denunciando penalmente l’accaduto (e riservandosi la possibilità di una costituzione di parte civile nell’instaurando processo penale, al fine di ottenere il risarcimento del danno materiale e morale patito) in modo tale che gli autori di tali condotte possano essere perseguiti e condannati. 
Infine una recente interpretazione estensiva dell'articolo 494 del c.p. è stata data riguardo la condotta di chi si spaccia per altri in chat, anche con l'utilizzo di nicknames. Il caso trattava di una donna che aveva divulgato su una chat il numero di telefono cellulare della sua ex datrice di lavoro, con la quale aveva in corso una causa civile. La vittima, ignara di tutto, si era trovata all'improvviso a ricevere telefonate e sms di persone interessate a incontri erotici, alcune delle quali l'avevano apostrofata con insulti, inviandole anche mms con immagini porno. A proposito i giudici hanno considerato che il reato di sostituzione di persona, secondo l'articolo 494 c.p., ricorre non solo quando si sostituisce illegittimamente la propria all'altrui persona, ma anche quando "si attribuisce ad altri un falso nome o un falso stato ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici". Il reato risulta integrato dovendosi intendere per "nome" (l'art 294 dice "attribuendo a sè o ad altri un falso nome) non solo il nome di battesimo ma anche tutti i contrassegni di identità, quali nicknames (soprannomi) utilizzati nelle comunicazioni via internet. 
Esempi questi sopra riportati di come il diritto vigente di origine giurisprudenziale dia vita e modernizzi la lettera della legge, a volte troppo sintetica per poter comprendere tutte le fattispecie dell'umana realtà, ma che grazie alla sua astrattezza e generalità è plausibile di interpretazione evolutiva ed espansiva. 

Collegamento ad un articolo del nostro blog coerente con il post appena letto: Furti d'identità nel cloud

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