martedì 4 gennaio 2011

Lodo Alfano come immunità?

Nel dibattito politico sentiamo parlare continuamente di "riforma della giustizia", in questo contesto rimane sempre attuale il tentativo di inserire il c.d. Lodo Alfano tra i provvedimenti da adottare. 
Ponendoci quali estranei al dibattito sulla opportunità politica di questa iniziativa vorrei brevemente evidenziare due aspetti di questa possibile riforma e lo farò rispondendo ad altrettante domande.
Innanzi tutto ci chiediamo: cosa è il lodo Alfano dal punto di vista del diritto? 
E in secondo luogo: quale è il problema, prettamente giuridico, che fino ad ora si è frapposto fra il testo della legge e la sua costituzionalità?


Nelle risposte mi ricollegherò a quanto approfondito in articoli precedenti sul tema delle immunità in modo che, da un lato, non appesantirò il testo e, dall'altro, venga chiuso il ciclo su questo tema.
Il problema giuridico sul lodo Alfano è infatti il punto di arrivo di tutto il percorso e per essere compreso in profondità abbisognava di quelle premesse.
Quindi, alla prima domanda rispondiamo semplicemente se teniamo a mente quanto già detto: il lodo Alfano quale strumento del diritto volto a tutelare l'operato delle quattro più alte cariche dello Stato (Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Presidente del Senato e della Camera) nell'espletamento delle loro funzioni vorrebbe essere per l'appunto una regola di immunità.
Non volendo annoiare con ripetizioni di quanto già esposto, mi limito a sottolineare che si tratterebbe di una immunità di diritto pubblico interno e in quanto tale, astrattamente, legittima secondo il nostro ordinamento (così come in quello di tutti i Paesi del mondo). Come detto anzi sono numerose le regole di tenore analogo già presenti nella nostra Costituzione.
Proprio questa ultima affermazione ci porta però verso la risposta alla seconda domanda che ci siamo posti: perchè, nonostante sia una legge in astratto potenzialmente legittima, fino ad oggi, prima in quanto lodo Schifani e poi in veste di lodo Alfano (sostanzialmente identico all'altro), è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale investita del tema? Il motivo sostanziale è uno, principale: a differenza di ogni altra immunità del nostro ordinamento che è "situata", prevista in Costituzione, il lodo Alfano (e le immunità che esso prevede) è stato finora introdotto tramite una semplice legge di livello ordinario, una fonte di livello gerarchico inferiore rispetto alla Carta Costituzionale. Le regole di immunità di diritto pubblico interno devono essere contenute in Costituzione per avere forza sufficiente a derogare l'articolo 3 della Costituzione, ossia il fondamentale principio di uguaglianza, con il quale si pongono in contrasto configurandosi come eccezioni.
Tale è l'argomento giuridico principale a sostegno delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale fino ad ora pronunciate dalle Corte. Questi, semplificando, i motivi del diritto e qui mi fermo.

Consiglio, per avere una idea globale del tema delle immunità e del pensiero che sta dietro al loro fondamento in modo da capire fino in fondo il contrasto tra il lodo Alfano ad oggi e la nostra Costituzione, la lettura degli articoli precedenti: "Immunità: la ratio?" e "Immunità come deroghe alla legge penale?"

Per un articolo in cui ci si chiede se il principio di uguaglianza, in fondo, esista veramente: Il tradimento è genetico?

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