Nell'articolo di lunedì scorso 22 Novembre avevo messo in luce quale fosse la diversa ragione giuridico-politica che sta alla base delle regole sulle immunità nazionali piuttosto che internazionali. Non riprendo ulteriormente l'argomento e rimando quindi all'articolo precedente per chi fosse curioso. Oggi vorrei invece, tra le numerose distinzioni che vengono fatte all'interno della grande categoria "immunità", scatola piuttosto complessa e variegata, sceglierne una, quella che più mi ha colpito per la sua sottigliezza e cercare di metterla in luce.
Ci siamo lasciati dicendo che, a prescindere da quale sia l'ordinamento dal quale tali regole traggono la loro efficacia, nazionale o internazionale che sia, le immunità sono norme eccezionali poste a favore di determinati soggetti. In particolare esse dispiegano i loro effetti più importanti all'interno dei singoli Stati e quello più significativo è sicuramente la deroga alla legge penale.
Ci stiamo quindi chiedendo: quali differenti conseguenze si vengono a creare se a fruire della immunità è, ad esempio, un parlamentare italiano piuttosto che un diplomatico straniero?
Per completezza bisogna preliminarmente sottolineare come queste regole comportino una deroga al principio di uguaglianza tra i cittadini, sancito dall'articolo 3 della Costituzione, ed inoltre comprimano la portata di un altro principio fondamentale del nostro ordinamento, cioè il diritto ad agire in giudizio per tutelare i propri diritti ex art 24 della Costituzione. L'applicazione di una immunità nei confronti di un soggetto impedisce l'inizio di un processo nei suoi confronti o ne impedisce la condanna, limitando così il diritto della controparte di ottenere giustizia.
Per avere la forza di derogare a queste norme di rango costituzionale, le immunità devono esse stesse trovare fonte in norme di tale livello. Così avviene puntualmente per tutte quelle di diritto interno ciascuna prevista da singoli articoli della Costituzione e di leggi costituzionali (possiamo citare ad esempio l'articolo 68 Cost. prevede la immunità dei parlamentari per le "opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni" pubbliche). Ciò avviene anche per quelle di diritto internazionale, le quali sono introdotte automaticamente nell'ordinamento italiano attraverso la previsione dell'articolo 10 co.1 della Costituzione per il quale:
Per le prime, le immunità di diritto pubblico interno, tale "eccezione", giuridicamente, si configura come una causa di giustificazione personale, ciò vuol dire che il comportamento tenuto dal soggetto "immune" è pienamente lecito, anche se, eventualmente, è coincidente con un comportamento previsto dalla legge come reato.
"Immuni" in questo primo senso sono, ad esempio, il Presidente della Repubblica (art 90 Cost.), i Parlamentari (art 68 Cost.), i giudici della Corte Costituzionale (legge cost. 1/1953) o i consiglieri regionali (art 122 Cost) per atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni.
Per le seconde, le immunità di diritto internazionale, ci troviamo invece di fronte a cause personali di esclusione della punibilità. Ciò comporta in sintesi che, a differenza di quanto detto sopra, il comportamento tenuto dal soggetto "immune" è illecito ma, nonostante questo, si decide di non punirlo (per chi fosse interessato a capire i motivi di tale scelta può leggere: "Immunità: la ratio?"). Godono di tale privilegio molte personalità tra le quali, ad esempio, il Papa, i diplomatici in genere (ambasciatori, consoli) i Capi di Stato in visita o i Parlamentari europei.
In quanto "personali" queste "cause di esclusione" non si estendono a tutti gli altri soggetti eventualmente implicati con il reato, esse si riferiscono solo alla persona cui sono dirette. Quindi in caso di concorso di persone nel reato, cioè nel caso vi siano dei "complici", tutti concorrenti diversi da quello "immune" saranno perseguiti e puniti per l'aiuto dato.
Questa, pur se sottile, è la più importante differenza tra cause di esclusione della punibilità e cause di giustificazione. Queste ultime, infatti, rendono lecito sia il comportamento del soggetto "immune" sia quello di tutti i "complici", in quanto aiutano a realizzare qualcosa di lecito per l'appunto e quindi ben voluto, positivo per la società.
Pur sapendo che il tema è complesso e che le informazioni concentrate in un articolo non sono mai ottimali per la chiarezza dell'esposizione, spero di aver messo in evidenza un punto: per quanto una differenza possa apparire lieve e non degna di approfondimento, sterile terreno per le sole discussioni teoriche, in realtà il diritto è una materia concreta e una minima discrasia può implicare, a livello di applicazione pratica, conseguenze gravi per un grande numero di individui! Nel nostro caso "i complici" potranno essere condannati per concorso nel reato (e quindi incarcerati e privati della libertà personale) a seconda che incaselliamo il fatto sotto l'uno o l'altro tipo di immunità. Questo è uno tra i tanti esempi teorici possibili in ogni ramo dell'ordinamento (ma anche al di là della materia giuridica), in cui "l'inutilità" immediata di un approfondimento non deve scoraggiare la cultura.
Per un esempio attuale di immunità, potete leggere: Lodo Alfano come immunità?
Per il precedente articolo, già richiamato sopra, nel quale si delineavano i motivi alla base della nascita delle regole sulle immunità potete andare: Immunità: la ratio?.
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Ci siamo lasciati dicendo che, a prescindere da quale sia l'ordinamento dal quale tali regole traggono la loro efficacia, nazionale o internazionale che sia, le immunità sono norme eccezionali poste a favore di determinati soggetti. In particolare esse dispiegano i loro effetti più importanti all'interno dei singoli Stati e quello più significativo è sicuramente la deroga alla legge penale.
Ci stiamo quindi chiedendo: quali differenti conseguenze si vengono a creare se a fruire della immunità è, ad esempio, un parlamentare italiano piuttosto che un diplomatico straniero?
Per completezza bisogna preliminarmente sottolineare come queste regole comportino una deroga al principio di uguaglianza tra i cittadini, sancito dall'articolo 3 della Costituzione, ed inoltre comprimano la portata di un altro principio fondamentale del nostro ordinamento, cioè il diritto ad agire in giudizio per tutelare i propri diritti ex art 24 della Costituzione. L'applicazione di una immunità nei confronti di un soggetto impedisce l'inizio di un processo nei suoi confronti o ne impedisce la condanna, limitando così il diritto della controparte di ottenere giustizia.
Per avere la forza di derogare a queste norme di rango costituzionale, le immunità devono esse stesse trovare fonte in norme di tale livello. Così avviene puntualmente per tutte quelle di diritto interno ciascuna prevista da singoli articoli della Costituzione e di leggi costituzionali (possiamo citare ad esempio l'articolo 68 Cost. prevede la immunità dei parlamentari per le "opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni" pubbliche). Ciò avviene anche per quelle di diritto internazionale, le quali sono introdotte automaticamente nell'ordinamento italiano attraverso la previsione dell'articolo 10 co.1 della Costituzione per il quale:
l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciuteDopo questa premessa utile, conviene partire, per rispondere alla domanda che ci siamo fatti sopra, enunciando l' articolo 3 Codice Penale , rubricato "Obbligatorietà della legge penale", il cui comma 1 sancisce che:
Le "eccezioni" di cui parla questo articolo sono proprio le immunità e, avvalorando la tesi che abbiamo fino ad ora sostenuto, si vede come, da un lato, esso metta da subito in luce la loro differente provenienza e, dall'altro, come entrambe si configurino quali deroghe al diritto penale italiano.La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale.
Per le prime, le immunità di diritto pubblico interno, tale "eccezione", giuridicamente, si configura come una causa di giustificazione personale, ciò vuol dire che il comportamento tenuto dal soggetto "immune" è pienamente lecito, anche se, eventualmente, è coincidente con un comportamento previsto dalla legge come reato.
"Immuni" in questo primo senso sono, ad esempio, il Presidente della Repubblica (art 90 Cost.), i Parlamentari (art 68 Cost.), i giudici della Corte Costituzionale (legge cost. 1/1953) o i consiglieri regionali (art 122 Cost) per atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni.
Per le seconde, le immunità di diritto internazionale, ci troviamo invece di fronte a cause personali di esclusione della punibilità. Ciò comporta in sintesi che, a differenza di quanto detto sopra, il comportamento tenuto dal soggetto "immune" è illecito ma, nonostante questo, si decide di non punirlo (per chi fosse interessato a capire i motivi di tale scelta può leggere: "Immunità: la ratio?"). Godono di tale privilegio molte personalità tra le quali, ad esempio, il Papa, i diplomatici in genere (ambasciatori, consoli) i Capi di Stato in visita o i Parlamentari europei.
In quanto "personali" queste "cause di esclusione" non si estendono a tutti gli altri soggetti eventualmente implicati con il reato, esse si riferiscono solo alla persona cui sono dirette. Quindi in caso di concorso di persone nel reato, cioè nel caso vi siano dei "complici", tutti concorrenti diversi da quello "immune" saranno perseguiti e puniti per l'aiuto dato.
Questa, pur se sottile, è la più importante differenza tra cause di esclusione della punibilità e cause di giustificazione. Queste ultime, infatti, rendono lecito sia il comportamento del soggetto "immune" sia quello di tutti i "complici", in quanto aiutano a realizzare qualcosa di lecito per l'appunto e quindi ben voluto, positivo per la società.
Pur sapendo che il tema è complesso e che le informazioni concentrate in un articolo non sono mai ottimali per la chiarezza dell'esposizione, spero di aver messo in evidenza un punto: per quanto una differenza possa apparire lieve e non degna di approfondimento, sterile terreno per le sole discussioni teoriche, in realtà il diritto è una materia concreta e una minima discrasia può implicare, a livello di applicazione pratica, conseguenze gravi per un grande numero di individui! Nel nostro caso "i complici" potranno essere condannati per concorso nel reato (e quindi incarcerati e privati della libertà personale) a seconda che incaselliamo il fatto sotto l'uno o l'altro tipo di immunità. Questo è uno tra i tanti esempi teorici possibili in ogni ramo dell'ordinamento (ma anche al di là della materia giuridica), in cui "l'inutilità" immediata di un approfondimento non deve scoraggiare la cultura.
Per un esempio attuale di immunità, potete leggere: Lodo Alfano come immunità?
Per il precedente articolo, già richiamato sopra, nel quale si delineavano i motivi alla base della nascita delle regole sulle immunità potete andare: Immunità: la ratio?.
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