mercoledì 12 gennaio 2011

Dalla Costituzione a J.F.Kennedy

La produzione delle leggi, da parte del Parlamento, e degli atti aventi forza di legge (decreto legge e decreto legislativo), da parte del Governo,  avviene di norma per integrare e specificare gli articoli della Costituzione che si limitano ad evidenziare i principi fondamentali di una comunità e del suo ordinamento giuridico. Essi infatti abbisognano di volta in volta di essere dotati di una effettività concreta e di aggiornamento in virtù dei mutamenti storici e sociali. Questo avviene proprio tramite le nuove leggi.
Tra i più importanti articoli della nostra Costituzione ci soffermiamo, qui di seguito, su quelli che enunciano il diritto all'istruzione, l'obbligatorietà e gratuità della scuola, il sostegno per le capacità e i meriti. 
 


Art. 33. Cost.
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato...
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi...
Art. 34. Cost.
La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
In poche righe sono messi per iscritto principi generali e fondamentali ma che necessitano, come si diceva prima, di leggi ordinarie (o decreti del governo) che ne disciplinino i tempi, i modi, le procedure e i mezzi: in poche parole che li rendano concreti e fruibili dai singoli, non lasciandoli quali diritti soggettivi meramente enunciati.
La Costituzione detta quindi dei veri e propri "obblighi di fare" in capo alle istituzioni, cioè di legiferare per la comunità, di attuare norme che altrimenti rimarrebbero lettera morta.
Il singolo dal canto suo può chiedere di essere messo in condizione di usufruire di quei diritti che gli spettano e, soprattutto, può non essere d'accordo sul "come" vengano adottate determinate leggi di attuazione. Può pretendere infatti che il loro contenuto venga modificato e può bensì utilizzare tutti gli altri mezzi e diritti di cui eventualmente dispone (es. diritto di voto, referendum, petizione e anche diritto di manifestare il proprio pensiero) per ottenere qualche risultato o, almeno, per far sentire la propria voce. Ma ricordiamoci che la Parte Prima della Costituzione, quella in cui sono inseriti i suddetti articoli, è intitolata "Diritti e doveri dei cittadini". Ebbene questo assioma è inscindibile. Non si può enfatizzare la parola "diritto" caducando un corrispondente "dovere". 
Ritorna alla mente  la frase di J.F.Kennedy:
"non chiedere cosa ha fatto il paese per te, chiediti cosa hai fatto tu per il tuo paese".
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