La “proprietà
intellettuale” (o
"industriale") sta ad indicare il sistema di norme
giuridiche volte alla tutela dei beni immateriali, di rilevanza
economica, frutto dell'attività creativa ed inventiva umana. Tra
questi beni troviamo i segni distintivi dell'azienda (ditta e
insegna), il marchio (diritto dei marchi), le opere dell'ingegno
artistiche e letterarie (il diritto d'autore), le invenzione
industriali, i modelli di utilità e i disegni (rientranti tutti nel
diritto dei brevetti).
La
prima denominazione di proprietà accompagnata dall'aggettivo
intellettuale (intellectual property, abbreviata IP) è
oramai sostituita dalla più moderna terminologia di "proprietà
industriale" in
virtù degli oggetti squisitamente contemporanei cui fa
riferimento, quali l'opera dell'ingegno, invenzione, marchio, brand,
design.
Forte
è il conflitto teorico tra i concetti relativi alla proprietà in
senso più classico
(cioè quella relativa ai beni materiali, ereditata dal diritto
romano) e la proprietà di cui trattasi, disciplinata nel nostro
ordinamento giuridico dal Decreto
Legislativo n. 30 del 2005
(Codice della Proprietà Industriale o c.p.i.),
un testo unico che raccoglie tutte le norme attinenti al campo
dei brevetti e dei marchi. Resta fuori da questa opera di
codificazione la normativa sul diritto d'autore, il cui riferimento è
ancora la legge n. 633
del 1941, con le
successive modifiche.
L'articolo
1 del c.p.i, rubricato "I diritti di proprietà
industriale", recita:
"Ai fini del presente codice, l'espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali."
La
protezione accordata a tali diritti è di tipo dominicale,
ricalca cioè quella predisposta per il tradizionale diritto di
proprietà. La legge attribuisce a creatori e inventori un vero e
proprio monopolio nello sfruttamento delle loro
creazioni e invenzioni e pone nelle loro mani alcuni strumenti legali
per tutelarsi da eventuali abusi da parte di soggetti non
autorizzati.
Ma
le innegabili peculiarità di questi diritti, dovute al fatto che si
riferiscono a beni
immateriali, scalfiscono
sempre più le tesi tradizionali e soprattutto l'affermata
inscindibilità fra opera e supporto materiale. Mentre fino a pochi
anni fa, infatti, non era concepibile un'opera dell'ingegno (ad
esempio un romanzo) scollegata dal suo supporto fisico (il libro
cartaceo), con l'avvento della tecnologia digitale l'opera tende a
de-materializzarsi e ad essere totalmente indipendente.
Riprendendo
il concetto espresso da un attivista tecnologico Cory
Doctorow,
fondamentalmente ciò che chiamiamo "proprietà intellettuale"
è solo conoscenza, ossia idee, parole, melodie, progetti, database.
La somiglianza con la proprietà è dovuta al valore
del bene tutelato dalle
norme, infatti per creare un opera è necessario investire soldi e
lavoro. Ma la P.I. è anche dissimile dalla proprietà per motivi
altrettanto importanti: soprattutto, non è intrinsecamente
"esclusiva". Egli dice: "Se
sconfini nel mio appartamento, io posso buttarti fuori (ti escludo da
casa mia). Se rubi la mia auto, posso riprendermela (ti escludo dalla
mia macchina). Ma una volta che conosci il mio canto, una volta che
hai letto il mio libro, dopo aver visto il mio film, si perde la mia
possibilità di controllare".
Per questo il discorso sulla proprietà e, soprattutto, sulla sua
tutela diventa problematico quando si parla di proprietà
intellettuale.
Molte
sono le cose che il copyright non copre, ad esempio nessuno
può essere il proprietario e il possessore del nostro indirizzo
o del Pin della nostra carta bancomat. Tuttavia si tratta di beni per
i quali si ha un forte interesse, che la legge dovrebbe proteggere.
Moltissime altre creazioni non rientrano nel campo di applicazione
del diritto d'autore, dei marchi, dei brevetti e in generale nei
diritti della Proprietà Intellettuale, due esempi fra tutti, le
ricette o le rubriche telefoniche.
Cory
Doctorow parla di "guerra della conoscenza" e dice
che è giunto il tempo di arrivare ad una pace duratura in cui la
proprietà sia regolata a parte e la conoscenza sia riconosciuta non
come una questione di «proprietà». Concludendo riportiamo sempre
alcune parole dello studioso: "La conoscenza non può essere
di proprietà. Lo stato dovrebbe regolamentare i nostri interessi
relativi all'effimero regno del pensiero, ma con una regolamentazione
sulla conoscenza, non con un goffo rifacimento del sistema della
proprietà".
Per un caso concreto di applicazione delle norme in materia di proprietà intellettuale, nella specie "nomi a dominio": Mediaset.com: un "nome a dominio" condiviso tra società
Per un caso concreto di applicazione delle norme in materia di proprietà intellettuale, nella specie "nomi a dominio": Mediaset.com: un "nome a dominio" condiviso tra società
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