sabato 19 novembre 2011

Il fallimento di Lele mora e le coordinate giuridiche

Per capire i presupposti di determinate dichiarazioni di fallimento e per riuscire, successivamente, a seguire lo svolgimento dei processi che nascono è necessario fare riferimento alle basi normative presenti negli articoli di legge. E così, anche per comprendere e ragionare individualmente su accadimenti che i giornali spesso trattano senza scendere nei particolari ed esulando dalle fondamenta codicistiche occorre avere qualche nozione di diritto. Ebbene in questo articolo tratteremo un caso concreto di dichiarazione di fallimento - il crac delle società e dell'agente dei vip Lele Mora - cercando di ancorarlo a precisi riferimenti giuridici. 


Ai sensi dell'articolo 1 della legge fallimentare "sono soggetti alle disposizioni sul fallimento... gli imprenditori che esercitano una attività commerciale..." e secondo l'articolo 5 "l'imprenditore che si trova in stato di insolvenza è dichiarato fallito..."
La qualità dunque di imprenditore commerciale con certi requisiti e lo stato di insolvenza rappresentano i presupposti rispettivamente soggettivo e oggettivo del fallimento. Proprio in base a queste suddette norme il Tribunale di Milano ha emesso sentenza di fallimento l'11 Aprile 2011 dell'imprenditore individuale Lele Mora, successivamente impugnata dai legali dell'agente di spettacolo e in procinto di essere riesaminata in secondo grado presso la Corte d'Appello di Milano il prossimo 24 novembre. 
Il procedimento fallimentare in questione è scaturito da quello precedente della LM Management s.r.l., un'agenzia di management per artisti ed eventi, di cui è stato dichiarato il crac nel giugno 2010 per un buco di 18 milioni di euro, la cui parte più cospicua è dovuta al debito con il fisco (circa 16 milioni di euro) a cui si aggiungono altri milioni di debiti con privati. Secondo i giudici fallimentari, è emersa una situazione debitoria verso la Lm Management dell'imprenditore individuale Mora, come tale fallibile personalmente. Per il Tribunale l'impresario dei vip aveva la capacità, come dominus di "condizionare... l'attività delle società del gruppo come meri strumenti della sua individuale attività di imprenditore e di manager di artisti".

In più l'imprenditore de quo è anche stato indagato e, ora, condannato in un parallelo procedimento penale con pena patteggiata per bancarotta, nella specie fraudolenta (un reato connesso con il fallimento). Essa può essere semplice (cagionata da imprudenza) ed è prevista all'art.217 l.fall. o fraudolenta (frode diretta ad aggravare l'insolvenza e a violare le legittime aspettative dei creditori), prevista dal precedente art.216 l.fall. 
Come si legge, infatti, nell'ordinanza di custodia cautelare Mora è stato arrestato ed iscritto nel registro degli indagati "stante le (sue) professionalità criminali e capacità economica di origine illecita doppiate dall'attività... anche successiva alla dichiarazione di fallimento" posta in essere per le sue società. Dopo il patteggiamento il giudice dell'udienza preliminare ha confermato la misura del carcere per l'impresario perché sussistono ancora il pericolo di fuga e quello di reiterazione del reato.
Mora rimarrà in carcere proprio per i motivi di cui ai seguenti articoli del codice di procedura penale:
- all'art. 273 c.p.p., sulle condizioni generali di applicabilità delle misure cautelari, è scritto che  
"nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza"; 
e, in secundis, ai sensi dell'art. 274 c.p.p. intitolato esigenze cautelari:
"le misure cautelari sono disposte quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini... in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga... e quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti". 
Lele Mora ha messo a disposizione del curatore fallimentare (l'organo della procedura di fallimento che si sostituisce al fallito nell'amministrazione dei beni del suo patrimonio al fine di ottenere il maggior ricavo possibile dalla sua liquidazione per soddisfare i creditori del fallito) una Mercedes di sua proprietà del valore di circa 110 mila euro e ha deciso di rinunciare alla residenza in Svizzera, proprio per attenuare quel pericolo di fuga che è a motivazione del carcere e favorire una revisione della misura cautelare de quo. Vere e proprie strategie che si inseriscono nella nuova istanza presentata dei suoi difensori al gup di Milano per chiedere la scarcerazione e la concessione degli arresti domiciliari.


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