martedì 4 ottobre 2011

Principi del processo penale alla luce della sua legalità

Dove non c'è legge non c'è libertà - John Locke
Dove non v'è libertà non può esservi legalità - Piero Calamandrei

Ed è proprio in quei luoghi e in quei momenti in cui la libertà viene tolta o limitata che deve esserci la legge a regolarne forme, modalità, tempi e ragioni. E quale situazione richiede più legalità e giustizia se non il processo penale, che tende appunto all'accertamento di un reato per la repressione dei colpevoli e il risarcimento delle vittime.
Il nostro codice di procedura penale è il nucleo essenziale delle norme di organizzazione e di funzionamento (oltre alle norme di ordinamento giudiziario e alle leggi speciali) del procedimento penale in senso lato. Esse determinano il comportamento che deve essere tenuto dai soggetti processuali, dal giudice al pubblico ministero, dall'imputato al responsabile civile, dalla parte offesa alla parte civile, tutti destinatari di diritti, doveri e facoltà che consentono loro di relazionarsi nel processo. 

Il nostro sistema processuale-penale alla luce dei diritti presenti in Costituzione e nelle convenzioni internazionali, innanzitutto C.e.d.u. e Patto internazionale dei diritti civili e politici, raffigura una sistematica di regole che delineano la figura di un modello tendenzialmente accusatorio garantista del processo. 
Non solo diritto alle investigazioni dell'accusa dopo una notizia di reato e diritto all'informazione della collettività ma anche diritto a garanzie, riservatezza, privacy e facoltà difensive. Si parla infatti di diritto processuale penale e non solo di procedura penale proprio per sottolineare la portata morale del nostro codice, che ruota intorno al principio del contraddittorio (art.111 Cost), al diritto di difesa (art.24 Cost), al diritto alla parità di armi (art.111 Cost), al diritto ad un giudice terzo ed imparziale, naturale e precostituito (art 111 e 25 Cost). Numerosi sono anche i diritti non codificati che possono essere inseriti nella norma aperta dell'art 2 della nostra Carta fondamentale la quale parla in generale di "diritti inviolabili dell'uomo" o che,  in modo interpretativo, possono essere collocati allargando le maglie di altre norme. 
Ad esempio il diritto alla giurisdizione, ossia il diritto ad avere un processo con una serie di garanzie, andare davanti ad un giudice che decida il proprio caso, il diritto all'impugnazione, ossia a vedersi controllare o riformulare una decisione precedente da un giudice superiore o perlomeno diverso. Tutti questi principi che non sono certamente elencabili in modo tassativo sono riassumibili invece in quelle due parole che rappresentano il fine tendenziale delle norme processuali: diritto ad un giusto processo (art. 111 comma 1 Cost). 
La parola "giusto" sta a significare che il processo deve svolgersi secondo la legge, la quale sappia garantire il corretto bilanciamento degli interessi oggettivi (es. interesse alla celerità del processo) e degli interessi soggettivi (es. diritto a garanzie e controlli). 
E infine, per chiudere il cerchio aperto con gli aforismi citati all'inizio, la legge è giusta perché "è uguale per tutti", secondo l'articolo 3 della Costituzione, e di conseguenza garantisce la giustizia sociale anche nella limitazione della libertà del singolo.


Per un articolo in cui la disciplina del processo in corso si intreccia con un istituto di carattere sostanziale che può portarlo ad una sua conclusione "anticipata", potete leggere: La prescrizione come causa di estinzione del reato


Per un approfondimento sul concetto di uguaglianza e sulle sue fonti giuridiche potete leggere (anche se un po' "datato") l'articolo: Uguaglianza è un tema giuridico e non

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