venerdì 30 settembre 2011

Cosa sono le mutilazioni genitali femminili?

Il problema delle mutilazioni genitali femminili (MGF) si è imposto, in tempi piuttosto recenti, all'attenzione della Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che l'ha elevato a tema sanitario di interesse mondiale, fornendo classificazioni per inquadrare il fenomeno. Esso è anche sempre più sentito in Italia, soprattutto per via della crescente immigrazione di popoli culturalmente differenti.

Le MGF sono lesioni personali sulle donne, praticate in età differenti (infanti-bambine-adolescenti), a seconda delle tradizioni nei vari Paesi, e con tecniche diverse.
Sono una pratica molto risalente nel tempo, attuate da secoli in molte comunità africane (in Egitto ci sono riscontri addirittura su certe mummie), con giustificazioni culturali. La donna che non viene sottoposta a tali trattamenti viene infatti emarginata dalla sua comunità e non è "appetibile" come sposa.
E' importante sottolineare, per non fare confusione, che le MGF sono una pratica che nulla ha a che vedere con la religione islamica, infatti nessun versetto coranico o altre fonti prevedono la necessità o l'opportunità di tali pratiche. Esse sono frutto di una antica tradizione culturale.
L'OMS le ha classificate in tre ipotesi tipiche, ordinate secondo maggior gravità, e una residuale: Clitoridectomia (asportazione della punta del clitoride), Escissione (asportazione del clitoride e taglio totale o parziale delle piccole labbra), Infibulazione (asportazione del clitoride, delle piccole labbra, di parte delle grandi labbra con cauterizzazione, cui segue la cucitura della vulva, lasciando aperto solo un piccolo foro) e residualmente ogni altra tecnica che produca gli stessi effetti.
Come detto, le MGF, oltre ad andare ovviamente contro la libertà e dignità umana, creano problemi di tipo sanitario sia immediati (morte, infezioni) sia successivi (ad esempio in sede di gravidanza e parto). 
In Italia, come in altri paesi europei fino a poco tempo fa non era previsto un autonomo reato e la pratica di MGF rientrava nel campo di applicazione delle lesione personali, spesso aggravate. Inoltre c'era (e c'è tutt'ora) il problema della conoscenza delle notizie di tali reati da parte dell'autorità giudiziaria: i soggetti (autori e vittime) tendono infatti a tenersi lontani dai normali circuiti sanitari ospedalieri per tali pratiche.
Il Parlamento Europeo nel 2001 ha adottato una risoluzione sulle MGF che impone agli Stati membri di agire in una triplice direzione. Innanzitutto viene previsto l'obbligo di prevederle come autonomo reato penale, in secondo luogo viene richiesto di amplificare i controlli per individuarle ed, in terzo, impone di agire per consentire un abbandono spontaneo delle mutilazioni da parte delle comunità ad esse votate, attravarso un cambiamento culturale.
Il risultato sull'ordinamento giuridico italiano fu l'introduzione nel 2006 dell'articolo 583-bis del Codice Penale, rubricato "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili":

comma 1: "Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo."

La norma riprende, a titolo esemplificativo, la classificazione proposta dall'OMS con la clausola residuale che include "qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo" e punisce qualunque autore (medico e non) con una pena da 4 a 12 anni di carcere. Opportunamente è fatta salva, con esclusione dal divieto, la possibilità che le MGT avvengano per esigenze di cura (si pensi al caso di un tumore genitale).


comma 3: "La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro."

Vengono previste due circostanze aggravanti la seconda delle quali è ipotizzabile venga sempre (o quasi) invocata, dirigendosi generalmente le mutilazioni verso soggetti minori di età.

comma 4: "Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia."

Il legislatore si fa qui carico di alcuni episodi realmente avvenuti nella pratica in cui soggetti, ad esempio il padre, portavano la figlia all'estero per sottoporla a mutilazioni per poi tornare in Italia. Alcuni di questi casi "di confine" giunti davanti ai nostri tribunali hanno sucitato un grande dibattito intorno allo spazio che deve essere concesso alla libertà culturale delle persone rispetto all'obbligo per queste di osservare le regole dello Stato in cui vivono, senza aggirarle. Perciò l'ambito di applicazione della norma è esteso ai fatti commessi all'estero da un autore che sia cittadino italiano o, più facilmente, uno straniero residente in Italia. Inoltre sono puntiti anche i fatti commessi all'estero in cui la vittima sia una cittadina italiana o ivi residente (è qui il caso dell'esempio).

La libertà di cultura è un valore da tutelare riconoscendo pari dignità sociale al diverso e alle sue tradizioni. Tuttavia le MGT sono pratiche che non possono trovare spazio in un ordinamento come il nostro, votato alla tutela della libertà, fisica e psichica, della donna e alla sua autodeterminazione individuale. Inoltre basta citare l'articolo 32 della nostra Costituzione tutela la salute come diritto fondamentale dell'esere umano, per capire che c'è un muro insormontabile per le MGT che, ci auguriamo vengano presto abbandonate attraverso uno spontaneo cambiamento culturale e non solo attraverso il mezzo repressivo della norma penale.


Collegamento per un articolo che analizza le relazioni tra ordinamenti quando ci sono "punti" di contatto tra di essi leggete: L'Italia da paese di emigrazione a uno di immigrazione nell'evoluzione del diritto


Per un'analisi delle principali conquiste giuridiche delle donne in Italia potete leggere: L'emancipazione della donna nel diritto

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