Il mondo dell’informazione e della politica sono da
parecchi mesi in conflitto tra loro intorno al tema delle intercettazioni. Non volendo intraprendere un esame sul merito del disegno di legge (all'esame del Parlamento in questo periodo), sulla sua necessità e sulla sua portata, ci limiteremo qui di seguito ad un'analisi dell'istituto processuale ad oggi e dei diritti costituzionali con cui confligge.
L'intercettazione
di conversazioni, tra presenti (intercettazioni
ambientali) o comunicazioni tra assenti (ad es. via telefono, via e-mail), è un mezzo
di ricerca della prova tipico, in quanto previsto e disciplinato dall'art. 266 e
seguenti del codice di procedura penale. E’ uno strumento che può essere
adoperato solamente in procedimenti relativi a determinati reati previsti dalla legge, e solo in presenza di
ulteriori presupposti oggettivi, quali gravi indizi di reato e la assoluta indispensabilità dell'intercettazione ai fini della prosecuzione delle
indagini.
E’ indubbio che il diritto di
cronaca e il diritto all'informazione in una democrazia debbano essere assoluti e completi,
ma bisogna saperli bilanciare con l'altrettanto intangibile necessità di riservatezza della magistratura riguardo alle sue attività, che altrimenti risulterebbero poco o meno efficaci, e con il diritto alla privacy di chi le subisce.
Di fronte a questo caldissimo tema bisogna tenere in considerazione da una parte il ruolo della stampa, e le restrizioni che essa potrebbe subire, e dall'altra parte le limitazioni, anche più pericolose, che riguardano le possibilità e i modi di utilizzo delle intercettazioni da parte della magistratura inquirente.
Di fronte a questo caldissimo tema bisogna tenere in considerazione da una parte il ruolo della stampa, e le restrizioni che essa potrebbe subire, e dall'altra parte le limitazioni, anche più pericolose, che riguardano le possibilità e i modi di utilizzo delle intercettazioni da parte della magistratura inquirente.
L’impossibilità di riportare notizie e atti di
inchiesta, quali le conversazioni o comunicazioni intercettate, fino al termine dell’udienza preliminare, anche quando questi stessi
documenti non siano più coperti dal segreto istruttorio, il divieto di
pubblicare il contenuto delle intercettazioni contenute negli atti, nemmeno in
forma di riassunto, l'inserimento di sanzioni in capo ai giornalisti limitano il ruolo dell’informazione
nell’orientare l’opinione pubblica. Ma non sono solo le esigenze di democrazia
e il diritto alla conoscibilità da parte della società civile a emergere quando
si parla di intercettazioni.
Quando si chiede infatti un "grave indizio di colpevolezza" per poter richiedere l’intercettazione, quando si allungano i tempi e le procedure per il rilascio dell’autorizzazione, quando si limita il periodo delle intercettazioni stesse, si sta sostanzialmente rendendo meno efficace lo strumento investigativo più utile nelle inchieste giudiziarie, quello che, una volta tanto, permette di fronteggiare con tecnologie moderne un mondo criminale che sempre si innova e si rende tecnologico.
Il vero effetto dirompente di un uso ridotto e addomesticato
delle intercettazioni è una capacità molto meno incisiva delle inchieste
giudiziarie nel reperire evidenze e prove. Di importanti indagini giudiziarie non
si conoscerebbe nulla non tanto per le limitazioni al diritto di cronaca, quanto per
l’impossibilità di raggiungere gli elementi di
prova (proprio attraverso le intercettazioni) dalla
magistratura.
Le intercettazioni sono uno strumento di indagine e reperimento delle prove essenziale, senza cui le indagini rischierebbero di essere lese nella loro completezza. È prima di tutto su queste limitazioni che va posto l’accento e la più pignola attenzione da parte del legislatore. In secondo luogo bisogna aggiungervi l’importantissima difesa del diritto di cronaca. Poco o nulla i giornali potrebbero raccontare ai propri lettori in merito al lavoro della magistratura se le indagini sistematicamente non riescono a raggiungere risultati.
Le intercettazioni sono uno strumento di indagine e reperimento delle prove essenziale, senza cui le indagini rischierebbero di essere lese nella loro completezza. È prima di tutto su queste limitazioni che va posto l’accento e la più pignola attenzione da parte del legislatore. In secondo luogo bisogna aggiungervi l’importantissima difesa del diritto di cronaca. Poco o nulla i giornali potrebbero raccontare ai propri lettori in merito al lavoro della magistratura se le indagini sistematicamente non riescono a raggiungere risultati.
Esigenze di riservatezza e privacy del singolo da una parte, esigenze di informazione della collettività, di cronaca della stampa, di investigazione della magistratura dall'altra. Il rilievo dei diritti in questione è del medesimo livello ma occorre un sapiente bilanciamento degli stessi, facendo prevalere quella esigenza che risulta indispensabile e che non può in altro modo essere tutelata o praticata.
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