venerdì 5 novembre 2010

Arbitrato nelle controversie in materia di lavoro: un'opportunità o un obbligo?

E' stato approvato lo scorso 19 ottobre 2010 il ddl (disegno di legge) Collegato Lavoro, dopo ben due anni di iter parlamentare, sette passaggi alle Camere e un rinvio da parte del presidente della Repubblica Napolitano. Nato come un ddl «collegato» alla finanziaria 2009 il testo era partito da 9 articoli e 39 commi ed è arrivato all'attuale formato "omnibus" di 50 articoli e più di 140 commi (omnibus perchè contenente un'infinità di norme diverse per contenuto e non tutte ricollegabili alla materia giuslavoristica).
Il Collegato Lavoro, aspettando la promulgazione del Presidente della Repubblica, porta con sè molte novità, qui (nel blog "leggendoci") cerchiamo di concentrarci su un solo dibattutissimo articolo, il numero 31 sulla conciliazione e l'arbitrato, del quale di seguito riporto parte del testo, focalizzando l'attenzione in particolare sulla seconda parte di esso.
DISEGNO DI LEGGE 19 ottobre 2010, n. 1441-quater
"Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro" 
L'articolo 31 di tale legge delega (che, come si evince dal suo stesso titolo, sopra riportato, appare molto ampia, eterogenea negli indirizzi contenutistici e negli aspetti trattati) contiene in particolare le disposizioni modificatorie degli articoli del codice di procedura civile, riguardanti le modalità di ricorso all'arbitrato nelle controversie di lavoro.
Quando sorge una controversia sul rapporto di lavoro, le parti in lite (datore e lavoratore) possono normalmente adire il giudice, precostituito dalla legge, instaurando cosi un normale processo civile. Possono altresi rivolgersi ad un arbitro, ipotesi questa che è totalmente "novata" in questo Collegato, più estesa per le modalità di ricorso e spogliata delle restrizioni del passato. Il codice di procedura civile, prima della modifica di cui trattasi, poneva tre limitazioni per poter risolvere le controversie di lavoro tramite l'arbitrato:
1. solo se fosse consentito da contratti collettivi;
2.purchè l'arbitrato fosse facoltativo, ossia fosse sempre consentita l'opportunità di adire il giudice;
3. a condizione che il giudizio avvenisse sempre secondo diritto, cioè secondo la legge (non secondo equità).
Come si vedrà in seguito tali tre condizioni sono oramai totalmente inesistenti.
Il diritto del lavoro prevede in più la possibilità di esperire un tentativo di conciliazione preventivo a queste due suddette modalità di ricorso (giudice o arbitro), davanti ad un'apposita commissione (ipotesi meramente facoltativa a partire dal 2010 e regolata dalla prima parte dell'art. 31).
La seconda parte della norma disciplina invece il ricorso all'arbitrato, tramite tre vie: 
- secondo l'art.31, comma 5 le parti mentre si trovano in sede di conciliazione per cercare un accordo conciliativo preventivo, "possono affidare alla stessa commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia..." Facendo diventare quest'ultima non più un organo conciliatore, ma decisore. La norma prosegue dicendo che "nel conferire il mandato per la risoluzione arbitrale le parti devono indicare... anche l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della materia, anche derivanti da obblighi comunitari".
- L' art.31, comma 8, regola invece "altre modalità di arbitrato", per cui le controversie possono essere proposte innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale... -al quale si può porre (come nel precedente caso)- l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento e dei princìpi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari.
- l'art 31, comma 10 infine dice "Le parti contrattuali possono pattuire clausole compromissorie... (ossia clausole inseribili nel contratto di lavoro con cui le parti affidano preventivamente "sempre e in ogni caso" eventuali controversie ad arbitri) queste rinviano alle modalità di espletamento dell'arbitrato dei  commi 5 e 8 dello stesso articolo...solo ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro. La clausola compromissoria, a pena di nullità, deve essere certificata... (da particolari commissioni in strutture autorizzate: associazioni sinadacali, Direzioni provinciali del Lavoro e Università) che verificano la effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le eventuali controversie nascenti dal rapporto di lavoro. La clausola compromissoria non può essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, ovvero se non siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi. La clausola compromissoria non può riguardare controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro."


L'arbitrato riassumendo è, quindi, la possibilità per le parti di risolvere le controversie di lavoro non davanti ad un giudice, ma di fronte a terzi, soggetti privati (professori universitari o avvocati di esperienza) evitando le lungaggini e garanzie costituzionali del processo.  
Esso può avvenire per le tre differenti vie previste rispettivamente dai commi 5, 8, 10 (anche se per quest'ultimo la norma rinvia alle modalità di espletamento dei primi due).
Il testo originale della commissione parlamentare lo prevedeva anche in caso di licenziamento, caso che il Quirinale ha scongiurato, al fine di garantire almeno nell'ipotesi più pericolosa, gravosa e irreversibile, quale il recesso del datore, maggiori tutele al lavoratore. Era la fine di marzo, quando il Presidente Napolitano per la prima e unica volta, in questa legislatura, si è rifiutato di promulgare una legge per chiederne una nuova deliberazione come prevede la Costituzione (articolo 74). Nel merito il Presidente della Repubblica aveva posto una serie di rilievi soprattutto sulle disposizioni più delicate, proprio quelle inerenti la conciliazione e arbitrato nelle controversie individuali di lavoro. Il testo finale ha recepito i rilievi del Colle: viene garantito che la scelta del lavoratore, con firma di una clausola compromissoria, avvenga dopo il periodo di prova o dopo 30 giorni dalla stipulazione del contratto e non al momento dell'assunzione. E' pure assicurato che davanti a un licenziamento nessun arbitro prenderà mai il posto del giudice.
Oggi quindi, il lavoratore sceglierà preventivamente se risolvere eventuali controversie successive inerenti al c.d.l. di fronte al giudice o all'arbitro. In pratica, nel periodo delicato che sta attorno alla conclusione del contratto di lavoro, al lavoratore potrebbe venire proposta la clausola secondo la quale, in caso di controversie anzichè ricorrere al giudice si ricorrerà ad un collegio arbitrale il quale, tra le altre cose ha facoltà di decidere secondo equità e non secondo legge; questo potrebbe comportare, a detta di molti, un rischio per il lavoratore (notoriamente parte debole del rapporto di lavoro) a non vedersi riconosciuti i propri diritti poichè il periodo di un mese sarebbe troppo breve e soprattutto delicato in virtù della maggior “ricattabilità” del neo assunto.
Dall'altra parte ci sono i sostenitori dell'esigenza di decongestionare i tribunali, fine ultimo a cui aspira questa legge. Tra l'altro l’arbitrato è una valida alternativa al giudizio in tribunale. Spesso, infatti i soggetti che compongono il collegio arbitrale non solo sono stati scelti di comune accordo tra le parti, ma anche  perché considerati più esperti, più “capaci” di decidere.
Secondo Sacconi, attuale Ministro del Lavoro e della Politiche Sociali, il Collegato Lavoro è una premessa per il nuovo e urgente Statuto dei lavori, testo che dovrebbe sostituire lo Statuto dei lavoratori che dal 1970 ha permesso un allargamento di tutele per la parte debole del rapporto di lavoro, e pian piano sempre più eroso e smantellato, come da quest'ultima new entry legislativa. Sono assolutamente necessarie delle riforme nel mondo del lavoro -e su questo sono tutti convinti- in un'ottica maggiormente indirizzata a modificare e migliorare le norme sui "lavori", creando nuovi contratti più moderni, flessibili o modificando quelli storici, ma non intaccando la figura dei soggetti che quei lavori compiono: i "lavoratori".


Per una presentazione complessiva del collegato lavoro: Il collegato lavoro entra in vigore come legge (183/2010)
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1 commento:

  1. non ho capito se l'assassino è la giovane che in piena crisi post-adolescenziale, sposa il milionario corrotto, oppure se è il badante transgender con la cicatrice sull'avambraccio. per il resto assolutamente tutto chiaro e lineare.
    terza riga da fondo articolo manca "nuovi" tra le virgolette.
    bravi

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