giovedì 2 dicembre 2010

I Tribunali Penali Internazionali: dall’IMT all’ICC

I tribunali penali internazionali hanno acquistato nel ventesimo secolo un ruolo decisivo per l’affermazione del diritto penale internazionale.
Tali istituzioni sono state create non solo per la gravità dei crimini perpetrati a partire dal secondo conflitto mondiale, ma anche per l’inadeguatezza degli organi nazionali a porre in essere un’efficace azione repressiva. La particolare efferatezza dei crimini di cui si discute li trasforma da fatti meramente interni a fatti che interessano il diritto internazionale. Nell’ordinamento internazionale si verifica dunque una sottrazione di sovranità allo stato, alla sua potestà punitiva sugli individui mediante l’esercizio della giurisdizione.
I tribunali di Norimberga e di Tokyo sono i primi esempi di tribunale penale internazionale.

L’IMT (International Military Tribunal) di Norimberga venne istituito con un trattato tra le potenze vincitrici (Regno Unito, Stati Uniti, URSS e Francia) l’otto agosto del 1945 (Carta di Londra), mentre l’IMT di Tokyo (o del “Far East”) venne istituito un anno dopo da un decreto esecutivo del generale MacArthur, comandante supremo delle forze alleate in Giappone. Il tribunale e i suoi processi furono concepiti come documenti per i posteri. Come prove della criminalità nazista. Lo statuto del tribunale determinava per quali reati si potesse essere processati e quale fosse la procedura applicabile. Vengono definiti quattro crimini internazionali: crimini di guerra, genocidio, crimini contro l’umanità e aggressione. Lo statuto del tribunale di Norimberga crea ex post una responsabilità penale individuale. Tuttavia, ciò non è in contrasto con il principio di legalità? “Nullum crimen sine lege”. La pubblica accusa risponde a tale critica rifacendosi al trattato Kellogg - Briand,  stilato dopo la prima guerra mondiale, di rinuncia alla guerra con il fine di eliminarla quale strumento di politica internazionale. Si potrebbe tuttavia obiettare che questo trattato copre solo la responsabilità dello stato e che non vi è alcun riferimento alla responsabilità penale individuale.   

La seconda importante fase della storia dei tribunali internazionali inizia con l’istituzione dei tribunali per i crimini commessi nell’ ex - Jugoslavia (ICTY) e nel Ruanda (ICTR). Essi non sono il frutto di un trattato concluso tra stati, come il tribunale di Norimberga, ma di una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (n◦ 823 del 1993 e n◦ 955 del 1994). 
L’ICTY, con sede all’Aja, ha il compito di giudicare le persone responsabili di gravi violazioni di diritto internazionale umanitario commesse nel territorio dell’ ex- Jugoslavia a partire dal gennaio del 1991. L’ICTR ha invece sede ad Arusha (Tanzania) e deve giudicare le persone responsabili dei crimini commessi durante la guerra civile nel territorio del Ruanda tra il 1° gennaio del 1994 e il 31 dicembre dello stesso anno. Essi sono dunque tribunali ad hoc. Infatti, la loro giurisdizione è limitata nel tempo e nello spazio. La istituzione di questi tribunali per mezzo di risoluzioni adottate dal consiglio di sicurezza nel quadro del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite (azione rispetto alle minacce alla pace, alle violazioni della pace ed agli atti di aggressione), ne rende lo statuto vincolante per tutti gli stati membri in base all’art. 25 della stessa Carta. Nel primo caso sottoposto all’ICTY, il caso Tadic, è stato sostenuto che il Consiglio di Sicurezza non avesse l’autorità per creare il Tribunale. A questa tesi il tribunale risponde richiamando l’art. 39 del capitolo VII della carta delle Nazioni Unite:                                                                                                
“The Security Council shall determine the existence of any threat to the peace, breach of the peace, or act of aggression and shall make recommendations, or decide what measures shall be taken [...]” (i.e.“Il Consiglio di Sicurezza accerta l’esistenza di una minaccia alla pace, di una violazione della pace, o di un atto di aggressione, e fa raccomandazioni o decide quali misure debbano essere prese [...]”).
In effetti nel capitolo VII non viene menzionata la possibilità di creare un tribunale penale internazionale. Tuttavia, l’elenco dell’art. 39 non è, ad avviso del Tribunale, esaustivo. Di conseguenza, non vi è nulla nella carta delle Nazioni Unite che faccia pensare che il Security Council non possa istituire un tribunale internazionale. Tuttavia, perché un tribunale internazionale dovrebbe essere in grado di tutelare la pace. Forse perché questi tribunali sono stati creati dopo un genocidio, dopo un’aggressione e sanzioni di tipo esclusivamente economico non sarebbero state sufficienti. Inoltre, i tribunali internazionali hanno più visibilità. In tal modo essi non solo hanno una funzione deterrente di futuri crimini internazionali, ma riescono anche a tutelare meglio le vittime e a riaffermare il diritto umanitario.
L’ICTY e l’ICTR hanno giurisdizione primaria nel senso che tale giurisdizione ha priorità su quella dei tribunali nazionali.
La creazione dell’ICC (International Criminal Court, i.e. Corte Penale Internazionale) segna l’inizio della terza fase dell’evoluzione dei tribunali penali internazionali. Questa istituzione è stata creata dallo Statuto di Roma del 1998, entrato in vigore il 1° luglio 2002. Si ritorna in tal modo alla creazione di un tribunale attraverso un trattato. L’ICC è un’istituzione permanente e ha una giurisdizione di carattere generale. Giudica “sui crimini più gravi nel contesto internazionale” (art. 1) riguardanti “la comunità internazionale nel suo insieme” (art. 5).  A differenza dei tribunali ad hoc, quali l’ICTY e L’ICTR, la Corte ha una competenza complementare rispetto a quella dei tribunali nazionali. L’ICC ha però dei gravi limiti, quali l’applicabilità dello Statuto ai soli crimini commessi dopo la sua entrata in vigore, il fatto che i crimini debbano essere commessi da cittadini di stati che sono parte del trattato o sul territorio di essi e inoltre la complessità delle condizioni previste perché l’azione penale possa essere avviata. Un altro limite, comune anche all’ICTY,  è quello che esclude la possibilità di celebrare il processo nella contumacia dell’imputato.
Ci si può dunque domandare se la maggior legittimità di questa Corte rispetto ai tribunali istituiti da una risoluzione del consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, non vada forse a scapito della sua efficacia. Infatti, stati molto importanti quali gli Stati Uniti, la Cina e l’India non hanno ratificato tale trattato e dunque non sono sottoposti alla giurisdizione della Corte.

EP
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