martedì 3 maggio 2011

Il "tempo libero" non è un diritto

Esiste il diritto al tempo libero? La risposta è no, per la nostra Corte di Cassazione.
Il 27 aprile scorso infatti con la sentenza n. 9422/2011 la III sezione civile della Suprema Corte di ultimo grado istituita nel nostro ordinamento giuridico ha affermato che il diritto al tempo libero non rientra tra quelli costituzionalmente tutelati e non è nemmeno presente fra i diritti inviolabili dell’uomo tutelati dalle Carte internazionali dei diritti come la Carta di Nizza o Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Esso costituisce bensì una "opzione" rimessa "alla esclusiva autodeterminazione della persona che è libera di scegliere tra l’impegno nel lavoro e il dedicarsi, invece, a realizzare il suo tempo libero da lavoro e da ogni occupazione".
La Corte di Cassazione ha avuto modo di statuire ciò respingendo il ricorso dell'avvocato milanese Nicola Sculco, che chiedeva il risarcimento dei danni subiti in seguito alla illegittima sospensione delle linee telefoniche dal 19 al 21 settembre 2001 e per le informazioni sbagliate fornite da un tecnico Telecom sulla operatività della nuova linea adsl. La perdita di tempo libero quantificato in 4 ore, secondo il ricorrente, doveva essere risarcita e pagata come lavoro straordinario maggiorato. Ma la Suprema Corte ha confermato il giudizio del Tribunale di Milano e della Corte d’appello del capoluogo lombardo riconoscendo il solo diritto al risarcimento dei danni patiti dal legale per la illegittima sospensione di linee telefoniche urbane per le errate informazioni ricevute e non quindi l'indennizzo delle ore perdute nella trafila(nel suo lavoro) per tornare a comunicare con i clienti.
La Corte aggiunge affermando che "i fastidi della vita quotidiana integrano solo un attentato a diritti immaginari, come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità: in definitiva, il diritto ad essere e vivere felici". A meno che non ci sia un’espressa previsione di legge "la lesione di un tale immaginario diritto (frutto cioè della sola immaginazione) non è fonte di responsabilità risarcitoria". Quindi non è risarcibile "un problema che si manifesta con preoccupante frequenza nella vita quotidiana" - ad esempio lo stare in coda - che comporta una perdita di ore del proprio tempo, sottratte alle incombenze lavorative. 
Il diritto al tempo libero è quindi un diritto immaginario dell'uomo ma non inviolabile. Potrebbe mai infatti l'ozio divenire oggetto di richieste giuridicamente tutelate? Abbiamo visto le argomentazioni della Cassazione che l'hanno spinta a fornire una risposta  negativa a tale quesito. 
L'ozio come tempo "in fuga" dagli impegni e dalle preoccupazioni è quindi il risultato di una scelta, che deriva dalla libera autodeterminazione dell'uomo. Ma per il rispetto del contraddittorio riportiamo di seguito un'opinione dissenziente di Luigi Grande, scrittore, giornalista e magistrato (1931-1995), il quale si preoccupò di scrivere in un suo libro intitolato Diritto all'ozio:
"Io vagheggio il diritto all'ozio, mentre c'è chi si affanna a cercare con la lanterna, il diritto al lavoro nella carta costituzionale".

Per il testo integrale della sentenza clicca qui.

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