martedì 8 marzo 2011

Come si crea una festività? Il 17 marzo: festa per i 150 anni dell'Unità d'Italia

Come tutti sanno il 17 marzo prossimo venturo sarà, solo per quest'anno, un giorno di festa nazionale in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia. La scelta di sospendere le attività per l'intera giornata ha suscitato intense polemiche nel mondo politico e anche discussioni intorno alle tavole delle famiglie italiane.
Ma, una volta presa la decisione, come si fa a "creare" una festa?
La risposta alla domanda è semplice e curiosa allo stesso tempo: con una legge. Anzi, più precisamente in questo caso con un decreto legge. Dico curiosa perché sebbene, come ho detto, le polemiche siano scoppiate recentemente con la seduta del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2011, la scelta in realtà fu presa addirittura l'anno scorso.

Nel 2010, precisamente il 30 aprile, il governo si riunì ad approvò il d.l. numero 64/2010. Il "titolo" è "disposizioni urgenti in tema di spettacolo e attività culturali".
L'articolo 7-bis di tale decreto, aggiunto successivamente con la legge di conversione del 29 giugno 2010, recita:
"Istituzione della festa nazionale per la Celebrazione del 150° anniversario della proclamazione dell'Unita' d'Italia"
1. Il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza del 150° anniversario della proclamazione dell'Unita' d'Italia, e' dichiarato festa nazionale.
Presa "allora" la decisione in Parlamento, il governo si è quindi recentemente riunito, come detto, il 22 febbraio scorso ed ha approvato il d.l. numero 5 del 2011 recante "Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011".  
Nel preambolo si evidenzia la "straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare la dovuta solennità e la massima partecipazione dei cittadini dichiarando il 17 marzo 2011 giorno festivo a tutti gli effetti civili, senza peraltro che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e a carico delle imprese private".
Il testo del decreto, tanto discusso ultimamente, si compone di due soli articoli di cui uno, il secondo, possiamo definirlo di "routine".
L'articolo 1 recita:
1. Limitatamente all'anno 2011, il giorno 17 marzo e' considerato giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio 1949, n. 260.
2. Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private, derivanti da quanto disposto nel comma 1, per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festivita' soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell'Unita' d'Italia proclamata per il 17 marzo 2011.
3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Gli articoli 2 e 4 della legge 260/1949, citati nel comma 1, riguardano rispettivamente i "giorni considerati festivi, agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici" e l'obbligo di "imbandierazione degli edifici pubblici".
A questa disposizione di attuazione si aggiunge l'articolo 2 il quale, come per tutti i decreti legge, sottolinea come:
Il presente decreto (...) sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto(...) sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Vorrei in conclusione portare qualche considerazione. Innanzitutto è da notare come sia piuttosto inutile che il d.l. preveda la "presentazione al Parlamento per la conversione in legge" in questo caso. Essendo infatti il termine di scadenza per tali decreti di 60 giorni dalla loro emanazione (in questo caso dal 22 febbraio) ed essendo la festa il 17 marzo e limitata ad una sola annualità, si comprende facilmente come l'intervento successivo del Parlamento non potrà in alcun modo incidere sul contenuto di questo decreto o valutarlo politicamente. Nel caso sia lasciato decadere, retroattivamente, quali potrebbero essere le conseguenze sull'ordinamento? A mio avviso nessuna, infatti la festa sarebbe già passata e "festeggiata" secondo le modalità previste dal d.l.! 
Inoltre l'articolo 1 è ben chiaro nel sottolineare più volte come non dovranno esserci "costi aggiuntivi" né per le finanze statali né per le imprese private nascenti dall'osservanza della nuova giornata di festa; addirittura si preoccupa di prevedere all'art.1 c.2 un meccanismo che, nel caso di imprevisti, possa far fronte ad eventuali oneri sopravvenuti (in questo senso si è sentito parlare sui giornali di "sostituzione" del 17 marzo con la vecchia festa del 4 novembre!).
Il decreto legge è uno strumento molto importante nella vita sociale di uno Stato industrializzato. Permette infatti al Governo di prendere le iniziative legislative necessarie per "star dietro" alla continua evoluzione del tessuto sociale ed economico in un mondo sempre più globalizzato.
E' comunque uno strumento democratico in quanto obbliga il Parlamento ad un controllo ed una valutazione successivi sul suo contenuto e sulla opportunità di mantenerlo in vigore attraverso una sua conversione in legge. Nato in origine con il precipuo fine di far fronte ad imprevedibili "situazioni di necessità e urgenza" esso è divenuto oggi un atto per dare nuova flessibilità ad un sistema legislativo troppo rigido rispetto alla velocità con il quale si presentano nuovi problemi e debbono essere prese nuove scelte dalle istituzioni dello Stato.
Se da un lato vedo favorevolmente un piccolo "allargamento" dei limiti costituzionali, dall'altro è evidente come dei limiti  siano necessari per preservare la sua stessa democraticità! Ma in che modo si possono ritrovare dei paletti che siano garantistici e, allo stesso tempo, flessibili? E' difficile e, non potendo appellarci, se non in minima parte al "buon senso delle istituzioni" posso solo suggerire che i limiti siano maggiori o minori, più o meno rigidi a seconda delle materie regolate nei singoli casi concreti.
Per l'esempio della festa nazionale le garanzie paiono nel complesso quantomeno snaturate, ma poco importa data la scarso impatto sull'ordinamento in questo caso. Purtroppo nella prassi i limiti, che ora ci sono e ben precisi, sono spesso scavalcati provocando conseguenze giuridiche negative di grande impatto sulla vita dei cittadini.

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