Questa è la regola: Articoli della legge 633/1941 (legge diritto d'autore) Capo 3 - Sezione 2, come modificati da d.lgs 7/2005, :
1- n.174-ter "Chiunque abusivamente utilizza, (...) duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento (...) opere o materiali protetti (...) è punito, purchè non sia integrato reato ex art 171, 171-ter, (...) con una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 (...)" [rientra in tale disposto ad esempio il caso di chi scarica un film attraverso internet, per poi guardarlo a casa magari in compagnia, oppure un mp3 per l'ipod]
2 - n. 171 lett a-bis "E' punito con multa da 51 a 2065 euro chiunque senza averne diritto mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno, o parti di essa"
[questa dovrebbe essere la via di mezzo e comprende le ipotesi per cui un soggetto condivide gratuitamente con altri ciò che ha precedentemente scaricato o ottenuto senza avere il diritto di farlo]
3 - n. 171-ter secondo comma lett. a-bis "E' punito con reclusione da 1 a 4 anni e multa da 2.582 a 15.493 euro chiunque (...) a fini di lucro, comunica al pubblico immettendolo in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa"
[è questa l'ipotesi più grave per la quale un soggetto compie la stessa del caso precedente ma lo fa a pagamento per ottenere un guadagno]
Sono conosciute queste norme? A riguardo c'è molta disinformazione da parte di giornali e tv, io stesso ne sono venuto a contatto pochi mesi fa a lezione. Solo pochi ne hanno consapevolezza mentre è opportuno invece prenderne atto visto che esistono; esse sono sì "generali e astratte", cioè applicabili sempre, dovunque e potenzialmente contro chiunque, ma si occupano di aspetti "concreti" molto diffusi e praticati. Tra questi in prima linea troviamo i fenomeni di "download" e "file sharing" (che testualmente significa "condivisione di file" e non è, di per sè, rimproverabile dalla legge) di musica e video online.
Credo che sia utile la conoscenza di tali norme per far sì che tutti possano agire in modo quantomento informato e consapevole. Come è risaputo infatti "ignorantia legis non excusat" nemmeno quando la legge stessa è inconoscibile!
Sono poi proporzionate queste regole? Lasciando da parte l'ipotesi numero tre, che ho riportato per lo più ai fini di completezza del quadro normativo, se analizzo l'ipotesi numero due mi accorgo che c'è qualcosa che non mi convince! Poniamo il caso, molto frequente, che un soggetto si connetta ad un software P2P (ad esempio Emule) per scaricare una canzone in formato mp3. Questi tipi di programmi funzionano sulla base del principio per cui ciascun utente connesso "scarica" alcune parti di file e, nello stesso preciso momento, mette a disposizione, per consentirne l'upload da parte degli altri, parti di file in suo possesso. In questo modo gli utenti "condividono", spesso non consapevolmente, i loro file mp3 o video suddivisi in piccole porzioni di dati ( proprio la situazione a cui si riferisce l'ultimissima parte dell'art 171 lett. a-bis). In definitiva accade che uno si connette per compiere la mera azione di "scaricare" ma l'azione reale che compie è composta anche di "mettere a disposizione"!! Perciò la norma art 171 lett a-bis punisce con la multa, sanzione penale, una azione che, nella idea sanzionatoria dello stesso legislatore, rientra nell'ipotesi dell'art 174-ter il quale, coerentemente alla gravità del fatto, commina una sanzione pecuniaria amministrativa che evita l'evidenza del precedente sulla "fedina penale".Tutto questo aggravato dal fatto che l'azione non è la stessa che chi agisce si è rappresentato di compiere!
A mio parere da un lato la carenza di informazione e la inconoscibilità delle norme, dall'altro la discrasia tra dato normativo e dato tecnico-sociale comportano, riguardo alle ipotesi prospettate, che avvenga ciò che non dovrebbe in quanto la sanzione penale è sicuramente troppo severa in relazione ad una azione, un fatto che lo stesso legislatore vuole in realtà ricomprendere nell'alveo della sanzione amministrativa.
Per un collegamento ad un articolo che mette in evidenza l'importanza della informazione sulla legge, soprattutto penale, si consiglia la lettura di : "Normattiva: obiettivi perseguiti?"
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Bell'articolo, l'unica cosa che mi lascia perplesso è "In questo modo gli utenti "condividono", spesso non consapevolmente...ma l'azione reale che compie è composta anche di "mettere a disposizione"!! Perciò la norma art 171 lett a-bis ..". Chiaramente la condotta deve essere dolosa per potersi applicare la norma
RispondiEliminaGrazie del commento. Giustamente come dici tu la condotta è dolosa, anche se non c'è dolo specifico (lucro o altri), e l'inciso spesso non consapevolmente è fuorivante. Nel contesto voleva significare semplicemente che non tutti gli utenti sanno come funziona un peer to peer e la loro intenzione è solo quella di "scaricare" dati. Ovviamente la norma si rivolge ai gestori di server principalmente, ma gli utanti consapevoli di come funziona il file sharing sono sempre di più quindi comunque rimane una normativa ampiamente inadatta, a mio avviso, al contesto sociale attuale. Tra l'altro ad oggi il 171 c1 lett. a-bis è stato inserito anche come reato presupposto ex l 231/2001 e quindi gli enti potranno rispondere in via amministrativa se il reato è integrato da un dipendente o apicale nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso e quindi si stanno aprendo nuove prospettive interessanti attorno a questa normativa. A presto
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