mercoledì 3 ottobre 2012

Perchè dobbiamo pagare le tasse?

Perché dobbiamo pagare le tasse? Una domanda che molti pongono a sè stessi o ad altri alla ricerca di una giustificazione della pressione fiscale che grava su ognuno di noi, ma che il più delle volte non riceve una corretta e sintetica risposta. In questo articolo cerchiamo di esplicitare il fondamento costituzionale delle imposte e il principio su cui esse si basano. A noi pare una risposta molto semplice, che non implica valutazioni politiche o personali; una risposta di buon senso e di uguaglianza, principi questi ultimi di cui la nostra Costituzione si fa portatrice, perchè nella sua concisione formale e autoritaria, in realtà racchiude ciò che di più ragionevole e sensato ci sia. Non diamo giudizi sul tipo di pressione fiscale, su come esse si estrinsechi, su cosa colpisca e soprattutto quanto fortemente gravi sul contribuente, ma ci soffermiamo solo sul suo principio giustificativo.
Una distinzione preliminare si rende necessaria all'inizio del nostro discorso e concerne la differenza tra imposta e tassa. Due species di un unico genus - i tributi -, l'imposta e la tassa sono entrate dello Stato collegate a tipologie di spese pubbliche e presupposti differenti. Le imposte, i tributi per eccellenza, finanziano le spese pubbliche indivisibili ed hanno come presupposto un fatto economico posto in essere dal soggetto passivo contribuente (ad esempio il conseguimento di un reddito, il possesso di un bene); le tasse invece finanziano le spese pubbliche divisibili ed hanno come presupposto un atto o una attività pubblica, che sia un provvedimento o lo svolgimento di un servizio pubblico (ad esempio la tassa sulle concessioni governative o per la iscrizione a ruolo delle cause civili o la tassa per la raccolta dei rifiuti).
L'articolo 53 della Costituzione dispone al comma 1 che 
"Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva". 
Il dovere di concorrere alle spese pubbliche appartiene a quei doveri inderogabili di solidarietà fra cittadini enunciati nell'articolo 2 della medesima Costituzione:  
"La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo... e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà economica, politica e sociale". 
Spesso nella lettura di quest'ultimo articolo ci si ferma a metà, dando risalto solo alla parte dei diritti inviolabili, dimenticando che la congiunzione coordinante serve a collegare due sintagmi della medesima importanza all'interno di uno stesso periodo. 
L'art. 53 inizia con la parola "tutti", perchè nessuno è escluso dal dovere di contribuire alle spese pubbliche, affinchè siano pagati quei servizi e prestazioni, che saranno poi impartiti a soggetti anche diversi e in luoghi diversi da chi li paga. Il fondamento del dovere tributario non risiede in un rapporto communtativo del singolo con lo Stato, ma nel più ampio dovere di solidarietà. Il singolo non è infatti chiamato a contribuire in rapporto a ciò che riceve dallo Stato, ma in ragione della sua capacità contributiva. Sebbene ognuno contribuisca in modo differente quindi, i servizi saranno garantiti a tutti senza distinzione alcuna.
Il tributo quindi non adempie solo allo scopo fiscale di procurare entrate allo Stato, ma anche allo scopo extrafiscale di essere un mezzo di attuazione del principio di solidarietà, compito che la Costituzione assegna alla Repubblica. I tributi hanno funzioni sociali, redistributive, solidali verso categorie e zone svantaggiate, hanno finalità di incentivo o disincentivo di attività economiche o consumi.
Il principio di capacità contributiva implica che le imposte siano poste a carico di chi ha attitudine a contribuire ed è opposto al principio del beneficio, il quale implica che le spese pubbliche siano finanziate da chi ne fruisce direttamente. Secondo l'art. 53 ogni concorso alle spese pubbliche deve essere giustificato dal principio di capacità, nel quale rientrano sia le imposte sia le tasse. Sebbene le tasse siano volte a finanziare spese divisibili, rivolte cioè solo a determinati soggetti, e per questo addossate principalmente a questi che ne fruiscono, anch'esse devono rispondere al principio di capacità contributiva. Non si può far pagare la tassa a chi frusice del servizio collegato, senza tener conto della sua attitudine a contribuire. Questo discorso inerisce i servizi pubblici che, pur essendo divisibili, soddisfano bisogni essenziali (ad esempio il servizio sanitario, l'istruzione). La tassa rientra quindi nell'ambito di applicazione dell'art. 53 Cost. La garanzia costituzionale può venir meno solo per i servizi pubblici non essenziali, per i quali sono ammissibili modalità di finanziamento basate sul principio del beneficio.
Probabilmente questa risposta che la nostra Costituzione ci offre sul perché dobbiamo pagare le tasse, dicendoci in modo categorico e sintetico che si tratta di un "dovere inderogabile", non piace a coloro che amano parlare maggiormente di diritti e non di doveri, a coloro che ragionano individualmente e nemmeno a coloro che guardano limitatamente e relativamente al proprio tempo. Le tasse vanno pagate non solo per sè stessi, ma anche per i nostri contemporanei che non possono pagarle e per le generazioni future che verranno, perchè la parola solidarietà questo implica.

Se vi è piaciuto l'articolo non dimenticate di aderire gratuitamente al feed di Leggendoci per rimanere sempre aggiornati sul nostro blog! 
  
Indietro alla pagina Temi giuridici

1 commento:

  1. l'Articolo è un compendio di sciocchezze in quanto l'azione del pagare non prende in considerazione o da per scontata la conoscenza, che scontata non è, del modulo utilizzato per eseguire il citato pagamento, modulo noto come moneta. nella moneta-debito di proprietà privata il pagare le tasse ha significato di pagare un debito con un altro debito e quindi inserircisi in un ciclo di debito eterno impossibile da estinguere e con gli interessi in continuo aumento.

    RispondiElimina