venerdì 27 aprile 2012

L'azione di classe ex art.140-bis codice del consumo: una questione di stile o di unione?


In California numerosi genitori hanno unito le loro istanze e lamentele in un’unica class action contro la nota azienda Apple, accusandola di aver spinto i loro figli a comprare, mentre usavano dei giochi scaricati e installati su Iphone e Ipad, nuove applicazioni a pagamento senza l'autorizzazione degli adulti. Questi giochi, o meglio detti “app esca”, venivano offerti gratuitamente e poi, durante il loro utilizzo, invitavano gli utenti (per lo più bambini) a comprare altre applicazioni a pagamento. Una volta inserite le credenziali per il download del gioco gratuito, l’utente poteva infatti installare o scaricare altro materiale per un quarto d’ora senza dover inserire nuovamente la password. È in questo intervallo di tempo che, sfuggendo al controllo dei genitori, i bambini avrebbero comprato nuove app piuttosto costose. Così un gruppo di genitori americani, dopo essersi visti recapitare conti salatissimi, ha fatto partire una pioggia di querele contro l’azienda di Cupertino.
La Apple è subito corsa ai ripari dando agli utenti la possibilità di disattivare completamente gli acquisti nel corso dei giochi. E, per questo, aveva chiesto che la causa venisse archiviata. Ma il giudice, a capo della Corte del distretto settentrionale della California, ha confermato le accuse dei genitori e imposto che l’azione legale prosegua il suo corso. I genitori chiedono il risarcimento della somma spesa dai bambini, poiché non consapevoli degli acquisti che stavano effettuando Accusano inoltre la Apple di aver violato le leggi in materia di tutela dei consumatori, avendo indotto i bambini a comprare nuove applicazioni senza il consenso preventivo degli adulti. La class action azionata da questi genitori è solo l’ultima di una lunga schiera di cause pendenti contro la Apple, le quali impegnano i legali della stessa sotto molti fronti legali. 
A questo punto, dopo aver raccontato il suesposto caso di class action americana, ipotesi di azione molto diffusa oltreoceano, vogliamo soffermarci sulle differenze rispetto al similare istituto presente nel nostro ordinamento. La class action italiana è disciplinata dall’articolo 140-bis  del Codice del Consumo (d. lgs. 206/2005). Il nostro istituto è particolarmente nuovo e meno perfezionato forse rispetto al modello americano, che al contrario è molto usato e sperimentato nella prassi da tempo.  
Il cuore della class action americana riguarda la certificazione della classe, ovvero la valutazione dell'interesse che deve virare da individuale a collettivo. Questo passaggio è sottoposto al vaglio del giudice che deve valutare la sussistenza di quattro requisiti fondamentali per l'ammissibilità dell'azione, qualificandola per così dire "di classe": numerosity, nel senso che la classe deve rappresentare gli interessi di un numero elevato di membri; commonality, le questioni di diritto o di fatto devono essere comuni ai membri della classetypicality, le pretese e le difese dei rappresentanti della classe devono essere dello stesso tipo di quelle che connotano la classe; adeguacy, le parti rappresentanti la classe nel processo devono garantire una corretta e adeguata protezione degli interessi della classe. Nel sistema americano i rappresentanti della classe (spesso singoli avvocati o uno studio) sono individui che si fanno carico di un interesse collettivo leso e decidono di portarlo davanti al giudice, il quale dovrà preliminarmente accertare appunto se tale interesse, azionato da pochi soggetti, siano realmente di classe. Se poi la domanda sarà accolta coloro che sono riconosciuti parte della classe saranno risarciti indipendentemente da una loro partecipazione o consenso all'instaurazione del processo. 
La class action italiana è manchevole invece di alcuni di questi elementi. In primo luogo la legge non parla di certificazione della classe, ma solo di un vaglio di ammissibilità e non considera i c.d. danni punitivi (o danni esemplari), che sono assolutamente non riconosciuti nel nostro ordinamento perché contrari all'ordine pubblico. I punitive damages sono in poche parole dei risarcimenti ulteriori a favore del danneggiato, in aggiunta alla somma ristoratrice base del danno subito, presenti negli ordinamenti di common soprattutto negli Usa. 
Cerchiamo ora di evidenziare le caratteristiche più salienti della nostra azione di classe. Dal punto di vista soggettivo essa può essere proposta da associazioni e comitati rappresentativi di interessi diffusi. Tale azione si presenta come iniziativa comune per la tutela di posizioni individuali, al fine di ottenere una tutela altrimenti difficile per il singolo che agisse da solo, a causa dei costi e dei rischi insiti nell’azione giudiziaria. Ciò che occorre è che i singoli riunitisi nell’azione di classe debbano esercitare diritti identici o comunque devono trovarsi in una situazione giuridica identica. Tale identità ricorre ogni volta che l’azione ha ad oggetto questioni suscettibili di soluzione unitaria, non per forza una assoluta identità dei contratti individuali. 
Che cosa possono chiedere i consumatori e gli utenti al giudice? La tutela dei diritti derivanti da contratti stipulati con l'impresa fornitrice, i diritti spettanti nei confronti del produttore, indipendentemente dalla sussistenza di un rapporto contrattuale (per i danni derivanti dal prodotto), i diritti conseguenti a pratiche commerciali scorrette o a comportamenti anticoncorrenziali. Tali diritti possono essere azionati su iniziativa di uno (o più) dei titolari, direttamente o conferendo mandato a un'associazione o attraverso un comitato.
Cosa possono ottenere gli attori di questa azione? Essi domandano sia l'accertamento dell'illecito subito, sia di conseguenza la condanna al risarcimento del danno e/o alle restituzioni (non dei danni punitivi, ben più elevati, che possono essere dati negli Stati Uniti). Adottata l'iniziativa, tramite una domanda di citazione, gli altri consumatori e utenti che intendano partecipare all’azione devono avanzare atto di adesione, che comporta rinuncia a ogni azione risarcitoria o restitutoria individuale fondata sul medesimo titolo. Gli aderenti non necessitano dell’assistenza di un difensore. Diversamente negli Usa abbiamo visto che sono risarciti, in caso di accoglimento della domanda, tutti i soggetti lesi da quell'interesse, indipendentemente da un loro attivarsi nel processo.
L’azione di classe, una volta esercitata, viene sottoposta a un controllo di ammissibilità da parte del giudice. La domanda è inammissibile quando è manifestamente infondata, il giudice non ravvisa l'identità dei diritti individuali tutelabili o il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe. Ritenuta ammissibile la domanda, il Tribunale definisce gli elementi essenziali della lite (quelli in presenza dei quali è possibile aderire ad essa da parte dei terzi) e dispone che ne sia data la pubblicità opportuna a cura dell'attore e, in modo da consentire l'adesione degli interessati, stabilisce il termine entro cui le adesioni devono intervenire. Se la domanda è accolta vengono liquidate con sentenza le somme dovute ai consumatori e utenti. La sentenza fa stato anche nei confronti degli aderenti, che, una volta depositato l'atto di adesione, perdono il diritto a coltivare azioni individuali. Restano precluse anche altre azioni di classe nei confronti della stessa impresa per i medesimi fatti, al contrario sono ammesse le azioni individuali di soggetti non aderenti alla azione di classe.

Per un recente articolo in cui raccontiamo un caso concreto di azione di casse in america, con protagonista la creama Nutella della Ferrero, potete leggere: "Class action contro la Nutella: Ferrero condannata al risarimento  dei consumatori americani"
Per un articolo dove esaminiamo un recente caso di utilizzo dell'azione di classe in Italia potete leggere: "Class Action" contro la Rai: Altroconsumo chiede il risarcimento degli abbonati. Allo stato dei fatti in primo grado il Tribunale di Roma ha deciso che la class action non può essere portata avanti e ora Altroconsumo ha fatto ricorso in Appello. 
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