lunedì 16 settembre 2013

La genesi del diritto commerciale

"Il diritto commerciale deve sempre corrispondere alle mutevoli esigenze della società" - Benvenuto Stracca

Oggi noi siamo abituati a parlare di diritto commerciale per riferirci a quell'insieme di regole di un ordinamento giuridico atte a regolamentare l'impresa (fulcro della attività economica in ogni parte del mondo) e tutto ciò che serve al suo funzionamento (istituti, soggetti rilevanti e procedure). All'interno del genus diritto commerciale siamo soliti distinguere una schiera di sottosistemi normativi specifici la cui regolamentazione eccezionale è pensata, per lo più, con riguardo al settore economico di riferimento. Abbiamo così il diritto societario, quello assicurativo, le regole poste per le aziende agricole nonché quelle pensate per le banche, le norme che si occupano dell'artigianato e della piccola media impresa e così via.
Tutti questi sono "contenuti" del "contenente" diritto commerciale che siamo soliti immaginare come un autonomo ramo dell'ordinamento giuridico (anche se in molte definizioni si trovi ancora scritto che esso è piuttosto un ramo, una branca del diritto privato).
Bisogna sottolineare però come questa concezione non esista da sempre ed, anzi, come essa si sia formata progressivamente nel corso della storia.

mercoledì 28 agosto 2013

Marco Fortis parla a Novara: competitività delle imprese italiane nel contesto europeo


Oggi vogliamo dare spazio ad un interessante evento che si è svolto lo scorso mese a Novara. Sebbene non sia completamente un tema del “mondo giuridico”, quanto piuttosto di quello economico, presenta da un lato evidenti punti di connessione con le materie che trattiamo di solito e dall'altro interessanti punti di vista su argomenti di attualità, spesso affrontati in modo fuorviante dai giornali e dagli altri mezzi di informazione. Noi potremo darne solo una generale overview fornendovi però gli spunti per, eventualmente, approfondire gli argomenti se vi interessano.
Lo scorso 14 Giugno si è svolta, come oramai da tradizione, l'undicesima giornata dell'economia organizzata e sponsorizzata della Camera di Commercio di Novara che, quest'anno, ha avuto come ospite, autore dell’ intervento principale, il prof. Marco Fortis docente del corso “Politiche europee ed internazionali” presso la facoltà di Scienze Politiche dell'Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano nonché vicepresidente della fondazione Edison. Questa ultima è una importante istituzione, fondata e promossa da Edison s.p.a. (multinazionale italiana che da oltre 130 anni opera nel campo delle energie), che ha uno scopo ben preciso: quello di “rendere stabile, approfondire e ampliare il dialogo con il mondo dei sistemi locali, distretti industriali e le piccole medie imprese (PMI) in Italia”, favorendone “lo studio approfondito attraverso la pubblicazione di volumi” e stimolando il “dialogo con il mondo degli studiosi dell'argomento”. Ecco perché trattasi di persona assolutamente preparata a parlare non solo di temi generali di economia (che sono affrontati nella prima parte del suo intervento) ma altresì di realtà locali, quale è quella dell'industria novarese, trattata nella seconda metà dell'incontro. Quest'ultima è stata il fulcro dell'incontro, avente, come si può intuire, dimensione più che altro locale.
Noi ci concentreremo per lo più sulla parte iniziale la quale affronta temi di enorme attualità come, tra gli altri, la crisi delle imprese e delle esportazioni in Italia e in Europa e le sue principali cause, il reale rapporto dell'economia italiana con quella di altri Paesi europei (principalmente la Germania), il ruolo, non sempre benevolo, dell'Europa nelle scelte di politica economica nei Paesi UE e il "peso" che la presenza di un elevato debito pubblico esercita su chi adotta in concreto queste scelte.

lunedì 29 luglio 2013

La modernità nel giudizio di Salomone


"Un giorno andarono dal re due prostitute e si presentarono innanzi a lui..." 
Bibbia, Libro dei Re,3,16


Nel mondo degli avvocati frequentemente si usa la perifrasi “giudizio salomonico” per indicare una soluzione della lite che comporta una divisione dell'oggetto della contesa in due parti uguali. Come dire “dividiamo a metà e non se ne parli più”. 
In realtà se, da un lato, questo modo di dire è dal punto di vista storico corrispondente ad un famoso episodio biblico (il giudizio di Salomone appunto), dall'altro, tale corrispondenza è solo apparente poiché, come vedremo, in quella situazione nulla venne diviso a metà.

L'episodio a cui ci riferiamo è contenuto nel primo Libro dei Re nell'Antico Testamento e racconta di quando il re Salomone, chiamato a risolvere una complicata controversia, si destreggiò abilmente riuscendo a rendere una sentenza ricordata dai posteri come esempio di vera giustizia, quasi di “ispirazione divina”.  

venerdì 19 luglio 2013

Una famosissima giuria cinematografica

Abbiamo parlato in un recente post della giuria popolare spiegando cosa sia e quali siano i pregi nonché i difetti di questo istituto tipico dei paesi anglosassoni e, nel tempo, importato anche da noi anche se in forme diverse da quella tipica. Abbiamo ricordato come spesso, in famosi film americani che narrano di processi,  i giurati siano destinatari di accalorate ed emozionanti arringhe degli avvocati della difesa al fine di indirizzare la decisione della lite a favore del proprio cliente. 
Diversamente vorrei parlare oggi di un bellissimo film del 1957 che parla sì di giuria ma è interamente incentrato sull'attività dei giurati riuniti in camera di consiglio. 
Il titolo originale del film, diretto da Sidney Lumet, è "12 angry man" che è stato tradotto in italiano con "La parola ai giurati".
L'antefatto iniziale è molto breve. Si intuisce che è stato svolto un processo perché nella prima (ed unica scena del film ambientata fuori dalla camera di consiglio) un giudice avverte i giurati che possono ritirarsi per decidere avendo sentito tutte le testimonianze ed assistito ad ogni fase processuale. Li invita inoltre a ponderare con cura la decisione perché, nel caso che emettano un verdetto di colpevolezza per l'accusa di parricidio, la pena per l'imputato, un giovane italiano, sarà quella capitale. 

venerdì 5 luglio 2013

Il federalismo medievale antenato delle moderne costituzioni federali

 "Che dovunque può essere litigio, ivi debbe essere iudicio" - Dante Alighieri

Questa è una delle frasi più celebri del De Monarchia, famosissimo saggio politico di Dante Alighieri, che vi riportiamo per accennare ad alcune sue idee imperiture. L'opera fu composta, si presume, intorno al 1312-1313, periodo di grande fervore all'interno della geopolitica italiana per la nascita dei comuni, nuove istituzioni costituzionali, simbolo di ideali di democrazia e di libertà. Una regola consuetudinaria prevedeva, infatti, che dopo aver abitato un anno e un giorno all'interno della città si diventava liberi (perciò si dice ancora oggi che "l'aria di città rende liberi"). Di sicuro si trattava di una norma di grande stimolo all'inurbamento ma, al contempo, di una innovazione di non poco conto rispetto al precedente passato, in cui la schiavitù non era sicuramente poco diffusa (lo rimaneva nel contado). 

Il periodo del Basso Medioevo, all'incirca dall'XI al XV secolo, fu infatti testimone di importanti passaggi storici sia dal punto di vista culturale, politico, giuridico che sociale. In quei secoli videro la nascita le prime università e contemporaneamente la nuova scienza del diritto, si affermò l'autonomia dello studio e della ricerca, vennero pensate importanti teorie politico-costituzionali e presero forma innovative istituzioni "federali"

venerdì 21 giugno 2013

Il braccialetto elettronico: moderna cella virtuale o flop?

Il fenomeno del sovraffollamento delle carceri è a tutti noto sia per la gravità del tema dal punto di vista sociale - basti pensare alle condanne che l'Italia ha ricevuto dall'Europa per una palese violazione dei diritti umani - sia per l'incapacità, dal punto di vista politico e giuridico di porvi, un rimedio. Tra gli strumenti giuridici adatti a ridurre questa piaga vi sono i seguenti:
- la depenalizzazione, ossia la trasformazione di un illecito penale (reato) in illecito amministrativo o civile, puniti solo con una sanzione pecuniaria;
- la previsione di pene non carcerarie, quali ad esempio gli arresti domiciliari e il lavoro sostitutivo in un maggior numero di ipotesi;
- alcune cause di estinzione del reato e della pena quali ad esempio l'amnistia, la sospensione condizionale, l'indulto, la grazia, la liberazione condizionale, la riabilitazione.
La previsione di ognuno di questi istituti permette ai giudici, chiamati ad applicare la pena nel caso concreto, sia di "mandare" meno colpevoli in carcere (con opportune e adeguate sanzioni alternative) sia di far uscire di carcere chi già vi è stato mandato. Il bilanciamento di interessi è di primaria rilevanza in questi casi, da una parte la richiesta di condanna e di pena, da parte della collettività, per chi si è macchiato di un reato, dall'altra la necessità e l'urgenza di diminuire la densità abitativa delle carceri.

Ma l'argomento su cui vogliamo concentrare la nostra attenzione è un altro, ben più specifico, e riguarda lo strumento del braccialetto elettronico

mercoledì 12 giugno 2013

La giuria popolare nel processo

Nei film americani che raccontano storie di processi, penali soprattutto, la scena più toccante ed emozionante è spesso quella dell'accalorata e concitata arringa finale condotta dagli avvocati che invocano, parlando direttamente ai giurati, un verdetto di innocenza nei confronti dell'imputato, loro cliente. Tali episodi che da anni entrano nelle nostre case grazie alla produzione cinematografica hollywoodiana ed ai quali siamo familiarmente abituati potrebbero far pensare che quello sia il modo tipico di procedere in qualunque aula di tribunale, in realtà chiunque si presentasse in una delle nostre aule di giustizia scoprirebbe di non potere assistere a nulla di simile. La giuria, intesa come gruppo di persone (di solito dodici) che siedono in aula ed assistono a tutte le varie fasi del processo al fine di assolvere, al termine di questo, un compito decisorio in merito alla sussistenza o meno del fatto contestato, da noi non esiste. Essa nacque negli ordinamenti di common law (UK e, poi, US) ma non se ne ritrova traccia (almeno nel principio) in quelli di derivazione romanistica, cosiddetti ordinamenti di civil law.

mercoledì 5 giugno 2013

I diversi volti delle azioni di s.p.a.

Nelle società per azioni la partecipazione sociale è rappresentata da azioni. Ma che cosa è un'azione e che valore ha? Essa è semplicemente una frazione o una percentuale del capitale sociale, standardizzata, indivisibile e oggettivizzata che serve per delineare i diritti spettanti al socio, in merito appunto alla partecipazione nella sua società. 
Partendo dall'inizio, possiamo dire che si ha una società, secondo il nostro codice civile, quando due o più persone decidono di conferire beni (denaro, beni in natura, crediti) "per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili" (art. 2247 cod. civ.). L'insieme dei conferimenti effettuati per la costituzione della società rappresenta il capitale sociale della stessa, ciò non toglie la possibilità di futuri eventuali aumenti di capitale. Dividendo quest'ultimo per il numero di azioni che la società ha deciso di emettere si ottiene il valore nominale (numerico di un'azione), ad esempio se il capitale sociale è di € 200.000 e la società ha emesso 100.000 azioni, il valore nominale per ogni azione è pari a 2 euro. Si può anche non indicare il valore nominale sull'azione ed allora in questo caso la partecipazione del socio si misura in proporzione, contando quante azioni possiede in relazione a tutte le azioni emesse dalla società, ad esempio se la società ha emesso azioni per € 200.000 e si possiede il 20% di dette azioni (senza specificare il valore nominale).

martedì 14 maggio 2013

La teoria della prova indiziaria nella fiaba di Cenerentola

Cosa può avere in comune la fiaba di Cenerentola con il diritto processuale civile? 
La risposta sembrerebbe piuttosto ovvia: niente! In realtà, ed è ciò che cercheremo di raccontarvi qui di seguito, in quella favola si trova un solidissimo esempio sull'uso della prova indiziaria nei processi civilistici.
Tutti ci ricordiamo la storia di Cenerentola ragazza umile e bellissima che vive in balia delle malvagità della sua matrigna e delle ingiustizie delle sorellastre molto più brutte e stupide di lei. La bella sfortunata si ritrova, dopo aver conquistato il cuore del principe del regno, a sposarlo divenendo, in un lieto fine, principessa. La versione più celebre della fiaba è sicuramente quella animata da Walt Disney nel secolo scorso, ma già dal 1600 se ne ritrovano, nelle più famose raccolte di favole per bambini, versioni letterarie pregevoli (un esempio classico è quella scritta da Charles Perrault).

venerdì 3 maggio 2013

Fingere di essere un altro via email, in chat o su facebook è reato?

Forse non tutti sanno che molte condotte quotidianamente poste in essere in rete integrano in realtà la fattispecie di un reato del nostro codice penale. Al giorno d'oggi è molta la confusione che viene creata in ambito socio giuridico, spesso si qualificano delle condotte totalmente lecite come reati (si pensi all'omosessualità) e al contrario si "depenalizzano" molte azioni che sono invece illeciti penali o amministrativi descrivendoli come banali sgarri, errori o furberie (si pensi all'evasione fiscale). In questo articolo vi proponiamo una chiarificazione giuridica riguardo ad un reato in particolare, in nome di una conoscenza corretta dell'ordinamento giuridico, a cui dobbiamo sempre far riferimento per indirizzare il nostro agire. 
Un caso realmente successo: Tizio creava un account di posta elettronica con il nome di una ignara signorina, Caia. Conseguentemente, gli utenti con cui corrispondeva sotto il falso nome di Caia, credevano erroneamente di interloquire proprio con quest’ultima. A causa di tale condotta posta in essere dall’imputato, la vera Caia riceveva telefonate erotiche, ovvero veniva contattata al fine di fissare appuntamenti a finalità sessuale. Il tutto, ovviamente, nella assoluta incredulità della ragazza, la quale – quantomeno in un primo momento – non riusciva a darsi una spiegazione plausibile di tale fenomeno.