martedì 31 luglio 2012

Riflessioni sull'arbitrato giuslavoristico

La riforma del lavoro in Italia,su cui tanto si discute negli ultimi mesi, ha il macro obiettivo di rispondere a molte esigenze imminenti, tra cui quella di creare un nuovo assetto normativoorientato verso una prospettiva di crescita al fine di realizzare un mercatodel lavoro dinamico, flessibile e inclusivo. La riforma, così come è stataapprovata in Parlamento lo scorso 27 giugno, mira a ridistribuire più equamentele tutele dell’impiego. A questi fini si è previsto di modificare la disciplinadel licenziamento individuale con la previsione di un procedimento giudiziariospecifico per accelerare i tempi di risoluzione delle liti; rendere piùefficiente l’assetto degli ammortizzatori sociali; contrastare gli abusisull'utilizzo alcuni istituti contrattuali (es. ore di ferie, straordinari,permessi, ecc…) con evasione degli obblighi contributivi e fiscali; instaurarerapporti di lavoro più stabili, con rilievo prioritario al lavoro subordinato atempo indeterminato (forma comune di rapporto di lavoro); valorizzarel’apprendistato per l’entrata dei giovani nel mondo del lavoro, promuovere lamaggiore inclusione delle donne e dei lavoratori ultracinquantenni nella vitaeconomica.
Per la scrittura della riforma si sonoimitate molto le norme giuslavoristiche vigenti nell’ordinamento tedesco,ma iperboliche permangono le differenze tra il nostro sistema e quellid’oltralpe. Sicuramente il mercato del lavoro italiano non attira, non invogliaimprenditori ed aziende ad investire sul nostro territorio e sulla nostra forzalavoro, ed uno degli ostacoli che più bloccano questi fenomeni è la presenza diun enorme contenzioso giudiziario che non trova soluzioni, quasi fosseun buco nero.
La riforma del lavoro avrebbe dovutorispondere forse maggiormente a questa avvertita esigenza, non solo per chivoglia investire in Italia ma anche per le nostre stesse imprese che bramano dilimitare il ricorso alla giustizia, che come sappiamo comporta considerevolicosti e incertezze. Negli Stati Uniti molte aziende risolvono laquestione stabilendo già al momento dell'assunzione che, in caso dicontroversie, il lavoratore ricorrerà all'arbitrato e non algiudice per la loro risoluzione. L'arbitrato è un deroga al giudice statale chele parti di comune accordo fanno in favore di un arbitro privato a cuidevolvono la risoluzione della loro controversia. Si può optare per ilgiudice privato in due modi: tramite clausola compromissoria contrattuale perdevolvere le liti che nasceranno da quel contratto o tramite compromesso alfine di risolvere liti già sorte tra le parti. Nei rapporti di lavoro aziendalistatunitensi quindi il contratto di assunzione richiede al lavoratore diabbandonare preventivamente il diritto di ricorrere al giudice e, in caso dicontroversie, di accettare il risultato arbitrale.
Questa soluzione comporta alcuni benefici,come mostra uno studio sull'esperienza di una grande società negli Usa. In piùl'esempio americano suggerisce, pur con le cautele del caso, una riflessionepiù ampia sulla regolamentazione dell'arbitrato nel nostro ordinamento. I lavoratori nuovi assunti sono indirizzati verso unsistema di risoluzione extra-giudiziale del contenzioso sul lavoro e pare chequesto "mutamento" non abbia dato luogo a effetti disastrosi. InItalia il ricorso all'arbitrato in materia di diritto del lavoro è stato direcente nuovamente disciplinato dal Collegato lavoro, con la riformadegli articoli 412 e seguenti del codice procedura civile. Come abbiamopiù ampiamente trattato in un articolo del blog precedente (link sotto), lascelta dell’arbitrato in tale materia sottostà, da noi, a numerosi limiti,tra cui importante è quello per cui “la clausola compromissoria non puòessere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova,ove previsto, ovvero se non siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data distipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi. La clausolacompromissoria non può riguardare controversie relative alla risoluzione delcontratto di lavoro” (collegato Lavoro-2010). In ambito giuslavoristico ilimiti imposti al ricorso all'arbitrato manifestano una preferenza per ilgiudice dello Stato dovuta alla preoccupazione che il lavoratore possa esserein una posizione debole nei confronti del datore di lavoro al momentodella firma del contratto e della clausola compromissoria. A un economistateorico questa giustificazione può sembrare incompleta. Se il lavoratore è inposizione debole, la legge può ben riuscire a regolamentare la forma delcontratto in alcune dimensioni, ma difficilmente in tutte. Così, per esempio,la legge può vietare la rinuncia preventiva al ricorso giurisdizionale, ma nonpuò evitare che l’azienda reagisca abbassando il salario. Se così fosse, laregolamentazione del contratto avrebbe un doppio effetto: il lavoratore sarebbepiù protetto, ma sarebbe pagato di meno. L’effetto netto sul benessere finaledel lavoratore potrebbe essere minimo.
Naturalmente gli effettiche il ricorso al giudice privato apporterebbe nei contratti dilavoro non si conoscono e non si può con certezza affermare se demandare adarbitri le controversie giuslavoristiche sia positivo o negativo e diconseguenza non si può nemmeno concludere che l’effetto sul benessere dellavoratore sia piccolo o grande. Questa è, come dicono gli economisti, unaquestione empirica. D’altro canto, va considerato il fatto che il sempliceeffetto di scoraggiare il ricorso all’arbitrato ha anch’esso un probabileeffetto, probabilmente inefficiente e sicuramente tendente a congestionare itribunali. Numerosi sono gli elementi che suggeriscono la necessità diapprofondire la riflessione sulla regolamentazione dell’arbitrato nel dirittodel lavoro, anche perché si potrebbe obbligare gli arbitri a decidere secondodiritto e non secondo equità, esattamente come fa un giudice ordinario (oggiinfatti c'è dibattito sulla esperibilità della decisione secondo equità); ladecisione arbitrale in diritto del lavoro è già impugnabile davanti algiudice di primo grado, ma la si potrebbero estendere le censure di legittimitào di merito (il lodo in ambito di lavoro è sempre impugnabile per violazione diregole di diritto riguardanti il merito); le parti possono decidere sia lanomina degli arbitri, ognuna si sceglie il suo, sia le regole del procedimentoe del suo svolgimento, luogo, lingua, termini, oppure possono rinviare allenorme del regolamento di una Camera arbitrale, affidando ad essa sia la nominadegli arbitri sia la scelta dell’iter procedurale. Molti sono i paletti che sipotrebbero mettere se si decidesse di ricorrere all’arbitrato nel diritto dellavoro e qualche riflessione sul tema è sempre opportuno farla. 

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